In tal senso la partecipazione attiva degli insegnanti di classe è molto opportuna. L’insegnante non è "l'accompagnatore-guardiano di turno" al quale affidare (o scaricare?) gli alunni, ma un entusiasta "compagno" di cammino e di esplorazione.
L'educatore non può essere seminatore di angosce e di paure, ma deve saper essere coltivatore di speranze, di gioioso impegno e di futuro.
Preparazione,
attuazione, documentazione e comunicazione fanno parte dell’attività.
E’ vero che, il docente può non avere obblighi
di accompagnare la classe
e non dovrebbero esistere ordini di servizio che le impongano.
Però …….
- -
di Lucio Ficara
È
bene sapere che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di
servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe
della scuola per un’uscita didattica.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole, chiedere, in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione. Tale disponibilità viene anche verbalizzata e di solito si cerca anche di trovare un docente disponibile a sostituire l’accompagnatore in caso di forfeit di quest’ultimo.
Una
delle domande più frequenti che nascono spontanee rispetto le uscite didattiche
o i viaggi di Istruzione, è quella riferita al numero di accompagnatori
rispetto al numero di studenti da accompagnare.
Bisogna
sapere che la materia che riguarda le norme riferite alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione è un qualcosa che riguarda i regolamenti interni delle
scuole, non esistono più, da quando è entrata in vigore l’autonomia scolastica,
delle norme nazionali che regolano le uscite didattiche e i viaggi di
Istruzione. Ogni scuola ha il suo regolamento, dentro il quale ci sarà anche il
numero di accompagnatori per numero di studenti. Esistono regolamenti che
prevedono un accompagnatore ogni 25 studenti, altri addirittura un
accompagnatore ogni 30 studenti e scuole che invece sono ancorate alla vecchia
regola, prima dell’autonomia scolastica, un accompagnatore ogni 15 studenti. A
tal proposito è interessante ricordare la circolare ministeriale n.291 del 14
ottobre 1992, in cui è fatto esplicito riferimento all’art. 2047 del codice
civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n.
312, riguardo l’importanza della vigilanza durante le visite guidate e i viaggi
di istruzione, in cui emerge che una vigilanza cosÏ qualificata deve essere
esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela
del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da
più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole
comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. Per i motivi suddetti la
circolare del Ministero dell’Istruzione 291/92 prevede, per le uscite
didattiche, un accompagnatore ogni 15 studenti.
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