Riportiamo qui un
intervento di Giuseppe Savagnone nella Tavola rotonda con Filomena
Gallo e Roberto Piperno, moderata da Alessandro Cecchi Paone, tenutasi a
Palermo, al teatro S. Cecilia, il 15 novembre 2025. Il testo risente ovviamente
dei limiti cronologici e stilistici del contesto in cui è stato elaborato, ma
forse può egualmente essere un contributo al dibattito sereno sia tra cattolici
e “laici”, sia all’interno del mondo cattolico.
-di Giuseppe Savagnone
Il punto di vista di
questa riflessione
Ci si accosta a un
problema collocandosi da una determinata prospettiva. Come ha evidenziato la
filosofia ermeneutica, nessuno può avere “uno sguardo da nessun luogo”. Nella
propria valutazione della realtà ci si porta sempre dietro il bagaglio delle
proprie esperienze e delle proprie certezze pregresse.
Questo non significa che
ogni opinione sia puramente soggettiva e arbitraria. Se i diversi punti di
vista possono essere messi a confronto è perché guardano alla stessa cosa,
magari valorizzandone un aspetto o l’altro. Per questo vale la pena di ascoltare
chi non la pensa come noi su una questione. E più essa è complessa, più sarebbe
ingenua e presuntuosa la pretesa di averla esaurita con la propria lettura.
Così è nel caso di un
problema dalle molte facce, come quello del suicidio assistito. Si ha il
diritto di parlarne solo se si è consapevoli di non poterne dire tutto.
Soprattutto se chi lo affronta in teoria non vive le situazioni esistenziali di
cui parla.
Il punto di vista da cui
personalmente mi accosto a questo tema e da cui sono chiaramente condizionato è
quello di uomo di 81 anni, che conosce la malattia e ha dunque sperimentato
sulla propria pelle la finitudine umana, ma non nelle forme estreme e invasive
di una sofferenza paralizzante e insopportabile. Sono inoltre un
credente e, anche se le mie considerazioni pretendono di fondarsi rigorosamente
sulla ragione, è inevitabile che la prospettiva evangelica che ispira tutta la
mia vita le influenzi. Lo scopo del mio intervento, però, non è di difendere
una posizione. Non è neppure di dare risposte, ma di aiutare a formulare in
modo più corretto le domande.
Nella consapevolezza che,
quando si parla della sofferenza e della fine della vita di esseri umani le
parole sono comunque inadeguate e che la sola vera risposta sarebbe un
rispettoso silenzio. Spero che quanto dirò non oscuri questa consapevolezza.
La filosofia
dell’eutanasia e il suo rifiuto da parte della Chiesa
Il tema di questo
seminario non è l’eutanasia, ma il suicidio medicalmente assistito. È
frequentissimo che i due concetti vengano collegati, se non addirittura
sovrapposti, sia dai sostenitori che dagli oppositori. In realtà, come cercherò
di dimostrare, c’è una profonda differenza.
Sul Dizionario online
Treccani, alla voce “Eutanasia”, si legge: «Morte non dolorosa, ossia il porre
deliberatamente termine alla vita di un paziente al fine di evitare, in caso di
malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia; può
essere ottenuta o con la sospensione del trattamento medico che mantiene
artificialmente il paziente in vita (e. passiva), o
attraverso la somministrazione di farmaci atti ad affrettare o procurare la
morte (e. attiva); si definisce volontaria se
richiesta o autorizzata dal paziente».
Anche quando si valorizza
il consenso, l’eutanasia non richiede la partecipazione attiva di colui o colei
nei cui confronti viene praticata. E in certi casi – si ricordi la
vicenda Englaro – neppure il consenso è possibile. Nel suicidio assistito il
protagonista è il soggetto che chiede di morire.
Non è una differenza
irrilevante. Si riferisce all’eutanasia, piuttosto che al suicidio assistito,
il costante monito del magistero della Chiesa cattolica, riguardante la
“filosofia” che sta dietro l’eutanasia. In pieno accordo, peraltro, con quanto
osserva un noto bioeticista assolutamente lontano dalle posizioni della Chiesa
come Tristam Engelhardt, secondo cui le questioni della bioetica «coinvolgono i
molti modi in cui concepiamo noi stessi come esseri umani» (H. T.
Engelhardt, Manuale di bioetica [1986], tr. it. M. Meroni, Il
Saggiatore, Milano 1991, p.3).
Il rischio percepito
dalla Chiesa è l’avvento di una cultura che giustifichi l’eliminazione
sistematica di tutti i soggetti che per l’età, per disabilità, per gravi
malattie, non corrispondano ai criteri di benessere e di efficienza della
società neocapitalista e consumista.
Emblematiche, a questo
proposito, le parole rivolte da papa Francesco, il 26 gennaio 2018,
all’Assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della fede, dove
denunzia la progressiva diffusione dell’eutanasia come «affermazione ideologica
della volontà di potenza dell’uomo sulla vita (…). È chiaro che laddove
la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua
produttività, tutto ciò diventa possibile. In questo scenario occorre ribadire
che la vita umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una
dignità che la rende intangibile». Non a caso ritorna continuamente nei
discorsi di questo pontefice il grido d’allarme nei confronti della «cultura
dello scarto» che porta, nella nostra società, alla suddivisione delle persone
in quelle di serie A e in quelle di serie B.
È la posizione già
espressa da Giovanni Paolo II nell’enciclica del 1995 Evangelium Vitae,
in cui si sottolinea che l’eutanasia, «per una presunta pietà di fronte al
dolore del paziente, viene talora giustificata con una ragione utilitaristica,
volta ad evitare spese improduttive troppo gravose per la società». Anche
prescindendo dal consenso della persona su cui viene esercitata, come nel caso
in cui si ha «la soppressione dei neonati malformati,», ma anche, in molti
casi, «degli handicappati gravi, degli inabili, degli anziani, soprattutto se
non autosufficienti, e dei malati terminali».
Che non si tratti di un
esagerato allarmismo è facile verificarlo scorrendo le opere dei maggiori
bioeticisti del nostro tempo. Riassume bene la loro posizione Engelhardt quando
afferma, in un’opera famosa: «Non tutti gli esseri umani sono persone. Non tutti
gli esseri umani sono autocoscienti, razionali e capaci di concepire la
possibilità di biasimare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati mentali
gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di
non-persone umane» (op. cit., p. 126).
Una stessa filosofia
giustifica l’aborto e l’eutanasia. Il principio su cui si fonda è che la
vita biologica dell’essere umano non ha di per sé alcun particolare
valore. Ciò che conta è l’autocoscienza del soggetto, che può disporre di
essa come di un qualunque oggetto. «C’è una tensione ricorrente tra gli esseri
umani in quanto persone, in quanto entità che pianificano e hanno delle
aspirazioni e gli esseri umani in quanto corpi, in quanto individui che
possiedono la peculiare eredità di un particolare passato biologico. Una
riflessione autocosciente e razionale genera dunque un dualismo istruttivo fra
soggetto e oggetto. Il corpo umano viene sentito come un oggetto che incarna
solo in maniera imperfetta i fini delle persone» (ivi, p. 276).
Sulla stessa linea un
altro autorevole bioeticista, Peter Singer, può rallegrarsi dell’ «ampio
consenso che riscuote l’infanticidio medico» nelle società anglosassoni, quando
nascono bambini affetti dalla sindrome di Down, e concludere che «se
(…) la scelta era tra etica della sacralità della vita e etica della qualità
della vita, la decisione è stata presa inequivocabilmente a favore della
seconda» (P. Singer, Ripensare la vita. La vecchia morale
non serve più [1994], tr. it. S. Rini, Il Saggiatore, Milano 1996,
pp.138-139). Il problema è di stabilire volta per volta quando una vita “vale
la pena di essere vissuta”.
Nell’eutanasia questa
valutazione è affidata ad altri. Come nel caso dei bambini Down, per cui Singer
osserva che «la decisione dipende necessariamente dai desideri dei genitori».
Sono loro a dover stabilire se il bambino va mantenuto in vita o no. Molti si
orientano per la seconda soluzione. Ed è abbastanza logico. Come nota con
soddisfazione l’illustre studioso: «A dispetto della prevalenza dell’etica
occidentale tradizionale, alcuni genitori pensano ai loro bambini come a entità
rimpiazzabili» (ivi, 213 e 216). Ricordando, a chi, in nome della
«sacralità» della vita umana, si scandalizza di fronte a questa visione, che
questo concetto era sconosciuto a grandi civiltà, come quella greca e romana –
dove i bambini venivano senza problemi eliminati se deformi – ed è una
spiacevole conseguenza della tradizione cristiana, che ha introdotto il
concetto di persona.
La difesa a tutti i costi
della vita umana, infatti, «ha un fondamento religioso» perché
«discende dall’idea (…) che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza,
gli ha dato il dominio sugli altri animali e ha infuso in lui, unico tra tutte
le creature, un’anima immortale» (ivi, p. 221). Si deve a Darwin l’aver
sfatato questo luogo comune dimostrando «che anche noi siamo animali (…) Le
differenze che separano noi uomini dagli animali non umani sono tutte di grado,
non di genere» (ivi, 176).
Non sorprende che, a
questo punto, Singer si domandi: «Perché è moralmente sbagliato sopprimere una
vita umana? (…) Che cosa c’è di così speciale nel fatto che una vita sia
umana?» (ivi, pp. 114-115).
Non si capisce la
condanna dell’eutanasia da parte della Chiesa se non si tiene presente questo
quadro, in cui è in gioco il valore della vita biologica umana come elemento
costitutivo della persona, nella sua unicità e irripetibilità, e perciò «non
rimpiazzabile». E il richiamo alla sua sacralità, così spesso citato
polemicamente per denunziarne l’anacronismo, rivela paradossalmente la sua
attualità proprio nel nostro tempo, in cui esso appare assolutamente inattuale
e viene contraddetto ogni giorno non solo dall’eutanasia, ma da vicende
drammatiche come quelle della guerra di Gaza o della deportazione
dei clandestini immigrati da parte delle società “evolute”.
La valorizzazione del
soggetto della vita e il suicidio assistito
Diverso è il quadro del
suicidio assistito, che, come si diceva, sottolinea invece il ruolo del
soggetto della vita in questione, del cui valore egli è l’unico giudice.
Fondamentale, in questo senso, la nuova definizione di salute data dall’Oms
nella sua carta istitutiva del 1946. Invece che come una «mancanza di
malattie», oggettivamente riscontrabile anche dall’esterno, essa è descritta
come il «pieno benessere fisico, psichico e sociale» del soggetto. L’asse della
medicina si è così spostato da un canone oggettivo a cui uniformarsi, alla
percezione soggettiva del paziente.
Si capisce, in questa
prospettiva, perché oggi si parli, più che dell’eutanasia, del suicidio
assistito, che ha come protagonista il malato. Ma non è solo un problema di
“titolarità” della scelta: è in gioco una logica diversa.
Perché in primo piano non
c’è, come nell’eutanasia, la decisione sul valore di una vita, magari nella
prospettiva di “rimpiazzarla” con un’altra, più conforme ai canoni della
società del benessere e dell’efficienza. Chi sceglie di morire per l’insopportabilità
delle sofferenze non pensa che la sua vita non valga abbastanza e tanto meno
che un’altra possa vantaggiosamente sostituirla, per il semplice fatto che
questa è la sua vita, l’unica che ha. Non ce la fa più.
Lo sfondo del suicidio assistito non è l’affermazione di una libertà che
pretende di disporre, in base ai propri criteri, della vita e della morte, ma,
al contrario, la dolorosa presa d’atto della finitudine umana, che non consente
una resistenza illimitata al dolore. La logica che gli sta dietro non parla di
un potere, ma di una resa, di una sconfitta.
La legge 38/2010 sulle
cure palliative
Per evitare di arrivare a
questo punto estremo si è cercato di valorizzare, con la legge n. 38 del 2010,
le cure palliative, con particolare riferimento alla terapia del dolore,
finalizzata «al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare
riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei
malati e dei loro familiari» (art. 2, comma 1, d). E in molti casi accade che,
grazie a questi interventi, persone che avevano espresso il desiderio di
ricorrere al suicidio desistano dal loro proposito e riescano a vivere la loro
condizione in modo relativamente sereno.
La legge 219/2017 sul
consenso informato e le DAT
Ci sono però dei casi in
cui le cure palliative non sono sufficienti a rendere sopportabile la malattia.
Il problema ha acquistato sempre più rilievo in un tempo in cui i progressi
della scienza rendono ormai possibile mantenere in vita artificialmente persone
in condizioni estremamente penose, che un tempo sarebbero morte naturalmente.
Così oggi a volte si ha l’impressione che – anche per effetto dell’avvento di
una “medicina difensiva”, costretta a prevedere le reazioni sconsiderate dei
parenti quando “non si è fatto tutto il possibile” – la macchina sanitaria miri
a far sopravvivere il paziente ad ogni costo.
È in questo contesto che
è stata approvata la legge n. 219, del 22 dicembre 2017, la quale, oltre a
regolare le «disposizioni anticipate di trattamento», tratta nella prima parte
della necessità del «consenso informato» dello stesso paziente, il quale – secondo
l’art. 1, comma 5, di questa legge – «ha il diritto di rifiutare, in tutto o in
parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre,
il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando
la revoca comporti l’interruzione del trattamento».
In osservanza del resto,
dell’art. 32, comma 2, della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge».
Lo stesso articolo della
legge 219/2017, al comma 6, fa una precisazione importante: «Il medico è tenuto
a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento
sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da
responsabilità civile o penale».
Si dice però, nello
stesso comma: «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a
norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi
professionali». Si possono rifiutare le cure, non pretendere che il medico
operi, direttamente o indirettamente, per procurare la morte.
Questo non significa però
che al medico, se il paziente non rifiuta le cure, rimanga solo da seguire una
burocratica routine sanitaria, che applichi alla lettera i protocolli al fine
di mantenere in vita il paziente il più a lungo possibile, senza tener conto
della persona che egli/ella è e della sua sofferenza. La stessa legge 2017/219,
all’art. 2, comma 2, prescrive: «Nei casi di paziente con prognosi infausta a
breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni
ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa
profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso
del paziente».
Una saggia “terapia del
dolore” comporta non solo la rinunzia all’accanimento terapeutico, ma anche una
«sedazione palliativa profonda continua», che non è né suicidio assistito né
eutanasia, ma rientra tra le cure palliative.
Dunque – ferma restando
la rivoluzione copernicana a cui si accennava all’inizio, per cui il
protagonista della cura non è il medico ma il paziente – nella legge
219/2017 si delinea per il primo un duplice compito: da un lato, quello,
passivo, di rispettare la volontà del malato che vuole rinunziare ad ogni
terapia; dall’altro quello attivo di impostare le cure in modo da ridurre
quanto più possibile le sue sofferenze, evitando l’accanimento terapeutico e
giungendo, quando necessario, all’estrema soluzione della sedazione profonda.
Quello a cui non può
essere obbligato è di mettere in opera «trattamenti sanitari contrari a norme
di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali». Questo il paziente non può pretenderlo dal medico e dal
sistema sanitario.
Un’analoga logica è
espressa nell’art.4, dedicato al testamento biologico (disposizioni anticipate
di trattamento), che al comma 5, dice: «Il medico è tenuto al rispetto
delle DAT, le quali possono essere disattese, in
tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario,
qualora esse appaiano palesemente incongrue
o non corrispondenti alla condizione clinica attuale
del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili
all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire
concrete possibilità di miglioramento delle condizioni
di vita».
Nessun diritto a morire e
nessuna libertà assoluta sulla propria vita, dunque, ma la ragionevole esigenza
di garantire al paziente – dietro suo consenso e sotto il controllo dei medici,
coinvolti al tempo stesso nella loro competenza professionale e nella loro
umanità – che gli sia evitato un inutile prolungamento della sua sofferenza.
Una filosofia del
suicidio assistito
A far confondere spesso,
nel dibattito corrente, il suicidio assistito e l’eutanasia, non è dunque né la
logica, molto diversa, sottesa a queste due pratiche, né la legislazione, bensì
una filosofia che pretende di interpretare anche il suicidio assistito con le
categorie del potere e della libertà di disporre della vita.
E non a caso, nell’ottica
di questa filosofia, è sembrata del tutto inadeguata la formula della legge
219/2017, che affida la lotta al dolore ai medici, senza fare minimamente
ricorso al principio di un’autodeterminazione assoluta del malato. Contro questa
logica si è levata la protesta di una intelligente intellettuale “laica” come
Michela Marzano, in cui è possibile riconoscere la voce di tutta un’area
culturale che potremmo chiamare “radicale”, sostenuta dall’Associazione “Luca
Coscioni”: «Dovevo essere io a decidere. Io paziente, io che
soffro e chiedo solo di andarmene via, io che ho diritto di restare fino alla
fine soggetto della mia vita. E invece niente. Alla fine, l’ultima parola
spetterà ancora ai medici» (Michela Marzano, su «La Repubblica» del 20 marzo
2017 [corsivo nel testo]).
«Doveva essere la
consacrazione del diritto all’autonomia e all’autodeterminazione di ognuno di
noi. Doveva sancire definitivamente la possibilità, per ogni persona, di dire
“io” sempre, anche in punto di morte, per restare soggetto della propria vita
fino alla fine. E invece non si sta facendo altro che ribadire la necessità di
un incontro tra “l’autonomia decisionale del paziente” e “l’autonomia
professionale” del medico» (ivi).
Questa vibrante critica
si fonda sulla visione di fondo che la stessa Marzano, aveva espresso, sempre
su «La Repubblica», il 27 febbraio, alla vigilia della discussione della legge
alla Camera: «Sono anni», scriveva, «che il fronte del “no” invoca il concetto
di “sacralità della vita”, facendo finta di non sapere che la dignità di ognuno
di noi si fonda sulla nostra autonomia, e che nessuno dovrebbe arrogarsi il
diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri».
L’individualismo
possessivo
Alle radici di questa
posizione c’è un’idea di libertà che, a sua volta, si fonda su una
concezione della persona. È da questa che dobbiamo cominciare la nostra
analisi per capire la tesi della Marzano e di tanti altri.
A inaugurarla è
stato un grande pensatore del XVII secolo, John Locke, il
quale, in un contesto storico in cui si passava dall’economia fondata
sugli open field a quella della proprietà privata, mediante
le enclosures, ha ritenuto più appropriato, per definire la persona
umana, il linguaggio dell’ “avere” e rispetto a quello tradizionale dell’
“essere”, mettendo in primo piano il concetto emergente di “proprietà”
anche nel rapporto che ognuno ha con se stesso. Per lui non si è persone perché
esseri sussistenti di natura razionale, come aveva detto Boezio, ma perché
proprietari delle nostre facoltà e del nostro corpo, delle nostre attività e
dei loro prodotti. Con questo – noto di passaggio – Locke offriva
la giustificazione filosofica al nascente capitalismo, basato sul lavoro
salariato, in cui si vende al proprietario delle macchine, come una qualunque
merce, la propria forza lavoro.
Si passa, così, dall’idea
della “sacralità” dell’essere umano e del suo corpo, che sussiste in modo unico
e irripetibile, a quella che esso, come qualunque oggetto di cui si è
proprietari, può essere dato in prestito, in affitto, o messo in vendita. Non
a caso Thomas Hobbes, un autore quasi contemporaneo di Locke, a cui egli si è
molto ispirato, aveva scritto che «ogni uomo ha il suo prezzo».
Per uno dei paradossi che
non sono rari nella storia della cultura, questa visione, che, come si è detto,
è legata alla nascita del capitalismo, viene considerata oggi “di sinistra”. Le
donne che sfilavano gridando «l’utero è mio e ne faccio quello che voglio»
probabilmente non sapevano di essere in linea con una logica che probabilmente
contestavano sul piano socio-politico. E su questa stessa lunghezza d’onda è il
motto secondo cui ognuno è proprietario della sua vita e può disporne a
piacimento, chiamato in causa dalla Marzano e da tutti coloro che intendono il
suicidio assistito come il «diritto a morire», invece che come il
riconoscimento della finitudine umana.
Il concetto di libertà
corrispondente
Da qui l’idea che Locke
propone della libertà come un’autodeterminazione concepita non tanto come
libertà di scelta (che sarebbe del tutto condivisibile), ma come poter fare ciò
che si vuole, sempre nei limiti dati dall’analogo diritto di ciascun altro individuo
di fare lo stesso. È la famosa formula: «La libertà di ciascuno finisce dove
comincia quella dell’altro». Il modello è quello della proprietà privata:
finché si resta all’interno dei confini che dividono il proprio pezzo di terra
da quello altrui, non si deve rispondere a nessuno dei propri atti. È una
visione oggi diffusissima, per cui gli altri sono non una risorsa, ma un limite
alla nostra libertà. Ogni uomo è un’isola, per quanto inserito in un
arcipelago.
Un pensatore
contemporaneo non sospetto di moralismo – Umberto Galimberti – ha parlato di
«cultura del narcisismo»: «La cultura del narcisismo (…) si
compone con la cultura del relativismo, per cui ciascuno, chiamato
alla propria autorealizzazione, deve decidere da sé in che cosa questa
consista, senza che nessuno debba o possa interferire in questa
auto-determinazione» (U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età
della tecnica, Feltrinelli, Milano 2000, p.588).
E, con la sua consueta
acutezza, ha rilevato la contraddittorietà di questo modo di intendere la
libertà: «Ma sbarrare la porta alle richieste provenienti dall’esterno dell’Io,
accantonare la storia, la natura, la società e ogni altro riferimento che non
sia ciò che l’Io trova in se stesso, significa sopprimere le condizioni per cui
qualcosa è più o meno rilevante e, nell’impossibilità di questa valutazione,
sopprimere anche le condizioni per l’esercizio della propria libertà» (ivi).
Ma non è solo in gioco il
suicidio della stessa libertà: questa concezione ne è una rappresentazione che
non corrisponde assolutamente all’evidenza dei fatti. Essa infatti
suppone che ciò che si fa nella propria sfera privata, se non invadiamo quella
degli altri, non li riguardi e non sia dunque suscettibile di essere valutato
in termini di responsabilità nei loro confronti. Per questo, come dice la
Marzano, finché decidiamo della nostra vita, «nessuno dovrebbe arrogarsi il
diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri».
Ma è veramente così? Il
medico che non si aggiorna, l’insegnante demotivato, i genitori che perdono il
senso del loro matrimonio, non stanno, con le loro scelte rigorosamente
“private”, influenzando in modo decisivo la vita di altri – pazienti, alunni, figli?
E non sono responsabili delle conseguenze che queste scelte hanno su di loro?
Ma ciò vale anche quando
si dispone della propria vita biologica. Il suicidio di una persona riguarda
davvero solo lei, o non ha spesso una ricaduta tremenda su coloro che gli sono
più vicini: i genitori, i fratelli, la moglie, gli amici, l’intera società?
Nella logica dell’individualismo possessivo non ci sono legami vincolanti che
ci rendano responsabili verso gli altri delle nostre scelte personali, se non
quelli che, nella sua autodeterminazione, l’individuo ha liberamente scelto di
contrarre. In questa logica, Engelhardt ha potuto sostenere che non è lecito
impedire a qualcuno di uccidersi, «a meno che il suicidio non venga impedito al
fine di permettere l’adempimento di doveri preesistenti (p. es., pagare il
conto della propria VISA, correggere i lavori dei propri studenti, istituire un
fondo per il mantenimento dei propri figli)» (op. cit., p. 350).
Non può non apparire più
umana la prospettiva espressa da un poeta inglese, anche lui vissuto nel
Seicento, che è agli antipodi di quella di Locke, John Donne: «Nessun uomo è
un’isola, completo in se stesso./ Ogni uomo è un pezzo del continente,/ una parte
del tutto./ Se anche solo una zolla fosse portata via dal mare,/ l’Europa ne è
diminuita,/ come se lo fosse un promontorio,/ o una magione amica,/ o la tua
stessa casa./ Ogni morte d’uomo mi sminuisce,/ perché io sono parte
dell’umanità./ E dunque non mandare mai a chiedere/ per chi suona la campana:/
essa suona per te» (Devozioni occasionali, Meditazione XVII).
Anche qui si può essere
molto sorpresi che l’idea liberale di libertà – tradizionalmente “di destra”
passi oggi come “di sinistra” e venga sposata dai lontani eredi di Marx che la
definiva una «robinsonata» (dal romanzo di Defoe che immagina un individuo del
tutto autosufficiente).
La sentenza della Corte
Costituzionale del 2019
In questo contesto è
arrivata la sentenza n. 242 della Corte Costituzionale del 25 settembre
del 2019, in cui si scagionava l’esponente dell’Associazione “Luca Coscioni”,
Marco Cappato, accusato di istigazione e aiuto al suicidio, dichiarando parzialmente
incostituzionale l’art. 580 del Codice penale in cui si dice: «Chiunque
determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero
ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzioneè punito, se il suicidio avviene, con
la reclusione da cinque a dodici anni».
La sentenza è stata
accolta come una vittoria della posizione radicale di Cappato. In realtà,
nella sua pronuncia, la Corte non ha accolto l’impostazione del giudice che
aveva sollevato la questione e che mirava a far dichiarare in blocco l’incostituzionalità
dell’articolo, depenalizzando così sic et simpliciter ogni induzione o
assistenza al suicidio. Secondo la sentenza, invece, l’incriminazione prevista
dall’art. 580 è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto
delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende
proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».
In questa ottica,
continua la sentenza della Corte, l’art. 580 «assolve allo scopo, di perdurante
attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze,
anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il
gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni
genere». L’idea di un suicidio assistito sottratto ad ogni limite viene così
esclusa.
La Corte riteneva,
tuttavia, di aver individuato «una circoscritta area di non conformità
costituzionale» dell’art.580, «corrispondente segnatamente ai casi in cui
l’aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia
irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova
assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di
trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni
libere e consapevoli».
Posizione ripresa dalla
stessa Corte nella sentenza 135 del 2024, dove si precisa, tra l’altro che «il
requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è
integrato (…) in sostanza ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione
di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve
lasso di tempo, e sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e
procedurali indicati dalla sentenza numero 242 del 2019».
Siamo nella logica del
rifiuto di un accanimento terapeutico che mantiene artificialmente in vita il
malato, senza speranza di guarigione, esponendolo a sofferenze insopportabili,
non in quella del riconoscimento del diritto soggettivo a decidere della propria
vita, senza risponderne a nessuno. È decisivo anche qui il ruolo dei
medici, tanto accoratamente contestato dalla Marzano, perché essi sono gli
unici che possono accertare l’esistenza delle condizioni rigorosamente indicate
dalla sentenza.
Il disegno di legge del
2021
Sulla linea della
sentenza della Corte Costituzionale si muoveva il disegno di legge approvato
alla Camera il 10 marzo 2022 e che era all’esame del Senato quando l’iter
è stato interrotto dalla anticipata fine della legislatura per la caduta del governo
Draghi. In esso si riprendevano le indicazioni date dalla Corte, stabilendo che
potesse fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita una
persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni
libere, e affetta da una patologia irreversibile e con “prognosi infausta”
o portatrice di una condizione clinica irreversibile, le cui condizioni
causino sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili attestate dal medico
curante o dal medico specialista che ha in cura la persona. Infine, la persona
doveva essere tenuta in vita da «trattamenti di sostegno vitale».
Il disegno di legge,
all’articolo 9, precisava che le disposizioni contenute negli articoli 580
(istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del Codice
penale non si applicavano al medico e al personale sanitario e amministrativo
che avessero dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente
assistita, nonché a tutti coloro che avessero agevolato in qualsiasi modo la
persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura,
qualora essa fosse eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente
legge.
In commissione, su
richiesta del centrodestra, era stata introdotta l’obiezione di coscienza per i
sanitari: l’esercente la professione sanitaria non sarebbe stato tenuto a
prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente
assistita, quando avesse sollevato obiezione di coscienza con preventiva
dichiarazione.
Anche questo disegno di
legge, purtroppo bloccato dalle vicende parlamentari, non si ispirava al
diritto assoluto del paziente di decidere della propria vita senza risponderne
a nessuno e non puntava tanto a sottomettere i medici e il servizio sanitario a
questa libertà incontrollata, ma mirava – con tutti i dovuti controlli – a
interrompere una cura la cui vicinanza all’accanimento terapeutico evidenziata
dalla impossibilità del malato di restare in vita senza interventi artificiali.
Proposta di legge in
discussione all’Ars
Ricalca questo disegno di
legge quello il cui iter legislativo è partito il 1 aprile
2025 all’Ars. Esso, infatti, all’articolo 2, comma 1, prevede, come requisiti
specifici che i soggetti devono avere per accedere alle prestazioni e ai
trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito, che siano: «a) persone
affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche che le stesse reputano intollerabili; b) tenute in vita da
trattamenti di sostegno vitale; c) pienamente capaci di prendere decisioni
libere e consapevoli; d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in
modo libero e autonomo, chiaro e univoco». Il testo prevede che «entro quindici
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie
regionali istituiscano una Commissione medica multidisciplinare permanente per
la verifica della sussistenza dei requisiti» fondamentali per richiedere il
suicidio medicalmente assistito.
Il referendum promosso
dai radicali nel 2021
Una conferma evidente
della divergenza fra la sentenza della Corte Costituzionale e il punto di vista
radicale è il referendum che, nell’estate del 2021, è stato proposto da Marco
Cappato e dall’Associazione “Luca Coscioni”, e che era volto alla parziale
abrogazione dell’art. 579 del Codice penale. Impressiona il fatto che la
richiesta di referendum – avanzata in alternativa al disegno di legge del 2021
che invece si ispirava alla sentenza della Corte costituzionale – sia stata
sottoscritta da un milione e duecentomila italiani: una mobilitazione popolare
senza precedenti, che lasciava prevedere il successo dell’iniziativa
referendaria.
Ecco il testo dell’art.
579 come sarebbe stato se il referendum fosse passato: «Chiunque cagiona la
morte di un uomo, col consenso di lui, è punito se il fatto è commesso: 1.
Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di
deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze
alcooliche o stupefacenti; 3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal
colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con
inganno [613 2]».
In tutti gli altri casi,
si sarebbe potuto uccidere senza conseguenze penali una persona perfettamente
sana, e dunque non affetta da alcuna malattia (incurabile o meno), né soggetta
a particolari sofferenze, tanto meno mantenuta in vita artificialmente, alla
sola condizione che lo richiedesse. Il tutto sotto la bandiera dell’eutanasia,
in nome della quale un milione e duecentomila italiani hanno firmato. Non
a caso il referendum è stato dichiarato inammissibile dalla Corte
costituzionale, il 15 febbraio 2022, in base alla necessità di una «tutela
minima, costituzionalmente necessaria, della vita umana, in generale, e con
particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».
Ma il progetto rimane,
insieme alla filosofia che lo ispira e che prescinde, come si è visto, dai
requisiti umani che rendono comprensibilissima la sentenza del 2019 della Corte
Costituzionale. Come ha detto Cappato, alla notizia che il referendum non era
stato ammesso: «È una brutta notizia per la democrazia e per chi sta soffrendo,
ma andremo comunque avanti con altri strumenti, come la disobbedienza civile, i
ricorsi. Continueremo a combattere per un’eutanasia legale contro un’illegalità
già attualmente praticata».
Il disegno di legge del
governo Meloni
Dopo un lungo silenzio,
anche la maggioranza di governo ha presentato il 1 luglio 2025 un disegno
di legge, in cui, ferme restando le quattro condizioni previste dalla sentenza
del 2019, si richiede però l’approvazione della richiesta del malato da parte
di un Comitato nazionale di valutazione – composto da sette membri, «di cui un
giurista (…), un bioeticista, un medico specialista in anestesia e
rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico
specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere», tutti nominati
direttamente dal presidente del Consiglio – il quale avrà 60 giorni per
esprimersi, prorogabili di altri 60.
Il servizio sanitario
nazionale, però, secondo il disegno di legge, non potrà essere coinvolto: «Il
personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi
titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine
dell’agevolazione del proposito di fine vita considerata dalla sentenza della
Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242».
La sentenza della Corte
costituzionale del 2025
Proprio quest’ultimo
punto è stato però rimesso radicalmente in discussione dalla Corte
costituzionale con la recente sentenza 132/2025, del luglio scorso. In essa la
Corte, pronunziandosi sui dubbi sollevati dal Tribunale di Firenze sulla
costituzionalità dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio
del consenziente, ha dichiarato inammissibile la richiesta di una donna
affetta da sclerosi multipla, nelle condizioni previste dalla sentenza
242/2019, che però, essendo ormai completamente priva dell’uso degli arti, non
può procedere all’autosomministrazione del farmaco letale e chiede di ricevere
il farmaco letale da un terzo, precisamente dal suo medico di fiducia. Secondo
il giudice di Firenze, punire il terzo che interviene in queste specifiche
circostanze creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a
pazienti ancora in grado di compiere l’ultimo gesto, ledendo di fatto il
diritto all’autodeterminazione del malato.
I giudici costituzionali
hanno respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579
sollevata dal Tribunale di Firenze – anche se per la verità senza entrare nel
merito della questione – perché non ha motivato in modo «adeguato» e «conclusivo»
l’effettiva irreperibilità di un dispositivo per l’autosomministrazione,
basandosi unicamente sulle «semplici ricerche di mercato» effettuate
dall’azienda sanitaria locale.
Tuttavia, nell’art. 4
comma 2 della sentenza, si legge che la persona nelle condizioni previste
dalla sentenza 242/2019, «ha una situazione soggettiva tutelata,
quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente
ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella
procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi
che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei,
laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego».
Al di là di questa
evidente smentita dell’impostazione presente nel disegno di legge della
maggioranza, il fatto che la Corte non sia voluta entrare nel merito,
liquidando sic et simpliciter la fattispecie in esame come un caso di
eutanasia, ha evidentemente un significato su cui vale la pena di riflettere.
È chiaro, infatti, che il
caso della donna nelle condizioni estreme previste dalla sentenza della Corte
del 2019, ma solo impossibilitata fisicamente a compiere l’atto del suicidio,
pone in una situazione diversa la questione dell’omicidio del consenziente
rispetto alla prospettiva del referendum radicale del 2021, che pure aveva come
oggetto l’art. 579. Se è vero che tecnicamente l’intervento di un terzo
configura la fattispecie di eutanasia, il significato umano è quello di un
suicidio che, eccezionalmente, ha bisogno, per compiersi, dell’intervento
attivo di qualcun altro. Anche se, ovviamente, rimane una differenza, che ha
impedito alla Corte di accogliere nel merito la richiesta del giudice di
Firenze.
Due recenti prese di
posizione della Chiesa
Nota della Cesi del 30
maggio 2025
Sono sulla linea della
generale posizione della Chiesa relativamente all’eutanasia le riserve
recentemente espresse dalla Conferenza Episcopale Siciliana sul disegno di
legge presentato all’Assemblea Regionale, a cui prima si è accennato. I vescovi
siciliani esprimono «preoccupazione», ricordando che «la Chiesa sempre ha
difeso la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, con una
particolare attenzione alle fasi fragili dell’esistenza, ed è contraria ad ogni
forma di accanimento terapeutico e all’eutanasia che è sempre un atto contro la
vita umana».
Perciò i vescovi, per far
fronte al problema della sofferenza dei malati più gravi e di quelli terminali,
«auspicano che, a livello regionale e nazionale, si giunga ad interventi
che tutelino la vita e, condividendo quanto dichiarato dalla Conferenza
Episcopale Italiana, ribadiscono che “la legge sulle cure palliative non ha
trovato ancora completa attuazione: queste devono essere garantite a tutti, in
modo efficace ed uniforme in ogni Regione, perché rappresentano un modo
concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità fino alla fine,
oltre che un’espressione alta di amore per il prossimo” (CEI, Nota sul
fine vita, 19 febbraio 2025)».
Intervista del nuovo
presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Renzo Pegoraro
Il 6 luglio scorso è
stata pubblicata su «Repubblica» una intervista al nuovo presidente della
Pontificia Accademia per la vita, mons. Renzo Pegoraro, medico, oltre che
sacerdote. Pur ribadendo il “no” al suicidio assistito, Pegoraro ha precisato
che esso «va comunque distinto dall’eutanasia». Più che di una pura e semplice
negazione del valore della vita umana, infatti, «in certe situazioni» è in
gioco «il mistero della mente e del cuore della persona». «Ma che l’unica
soluzione intravista sia suicidarsi e chiedere aiuto per compiere il suicidio,
risulta comunque una sconfitta di tutti».
L’intervistato fa
presente che «in Italia ci sono già due buone leggi, la 38 del 2010 sul
trattamento del dolore e la 219 del 2017 sul consenso informato e le
disposizioni anticipate di trattamento che, applicate bene, forse riuscirebbero
a risolvere tutte le situazioni più complesse».
In ogni caso, secondo
Pegoraro, «in una società pluralista e in parte secolarizzata occorrerà
promuovere un dialogo, trovare delle mediazioni, per tutelare le persone
malate», ponendosi su un piano «meno ideologizzato» e più attento alla concreta
pratica medica. «Insisto sull’impegno di un dialogo che coinvolga anzitutto i
medici, che hanno maggiore esperienza di cura e accompagnamento nella fase
terminale della vita».
Alla domanda su cosa
resti da fare quando anche le cure palliative non sono sufficienti, Pegoraro
ricorda che «la legge 2017 permette anche di sospendere tutti i trattamenti se
il paziente lo chiede», e di ricorrere alla «sedazione palliativa profonda, che
può essere accettata dalla Chiesa».
Questo, egli osserva,
«significa accettare la morte, quasi che un malato possa dire, in certi casi,
“lasciatemi andare”, come disse anche san Giovanni Paolo II».
Un ultimo accenno,
critico, all’idea del disegno di legge del governo di istituire, per la
valutazione dei casi concreti, un Comitato etico nazionale: «Rischia di essere
qualcosa di un po’ astratto e lontano dalle singole persone e dai loro
vissuti».
Tentativo di conclusione
Dicevo all’inizio di
questa riflessione che il suo scopo non era di dare risposte, ma di aiutare a
formulare in modo più corretto le domande. Sul tema del suicidio assistito
quella più tipica, nel dibattito attuale, è: «Si ha il diritto di
autodeterminarsi e dunque di morire quando e come si vuole, visto che si è
proprietari esclusivi della propria vita, senza doverne rispondere ad altri?».
Da qui la contrapposizione insanabile tra chi risponde affermativamente e chi
invece nega questo diritto, come ad esempio fa la Chiesa cattolica.
Ho cercato di mostrare
che questa formulazione è carica di presupposti filosofici che riguardano in
generale l’eutanasia e in modo più specifico il suicidio assistito. A proposito
di quest’ultimo, ho cercato di evidenziare che esso non dipende necessariamente
da questi presupposti, anzi in un certo senso, piuttosto che la logica di
dominio e di proprietà implicita nel concetto di autodeterminazione, ne suppone
una di accettazione della finitudine umana e di resa alle sue conseguenze
estreme. Il problema allora non è se si ha il “diritto” di fare della propria
vita quello che si vuole, ma se si ha il dovere di soffrire anche al di là dei
limiti delle proprie forze.
Davanti alla domanda così
posta molte contrapposizioni svaniscono, o almeno perdono gran parte della loro
asprezza. Perché anche chi, come la Chiesa risponde “no” alla sua prima
formulazione, in difesa del valore unico e irripetibile della vita umana, non
si sente obbligato a rispondere “sì” alla seconda e può trovarsi a concordare
con quanti sono favorevoli ad una morte accettata e favorita a livello
sanitario.
Resta la rottura
insanabile con la posizione radicale, favorevole all’omicidio del consenziente
(referendum Cappato) e al suicidio assistito (Michela Marzano) anche in
assenza delle condizioni estreme previste dalla Corte e quindi al
di fuori di ogni controllo medico, in nome di una ideologica esaltazione del
ruolo del soggetto, che avrebbe il diritto di disporre della vita propria
(individualismo possessivo) e, ove manchi la coscienza, anche di quella di
altri esseri umani (Engelhardt e Singer).
In positivo, si è
d’accordo sulla necessità di investire veramente – non solo a parole – come
denunziano i competenti e come lamentano i vescovi italiani, citati nella nota
della CESI –sulle cure palliative, in conformità alla legge 38/2010.
Così come si è d’accordo
– a partire dal dettato della Costituzione (art. 32) – che
l’individuo può senz’altro rifiutare ogni trattamento sanitario. Credenti come
De Gasperi e La Pira, approvando questo testo nella Costituente, non intendevano
evidentemente sancire un arbitrario “diritto di morire”, ma hanno ritenuto
compatibile con la loro posizione cristiana tutelare la dignità della persona
da ogni trattamento terapeutico che non mirasse al suo bene.
A questa convergenza
corrisponde la legge 219/2017, dove non solo si riconosce la liceità della
rinunzia al trattamento terapeutico da parte del malato, ma ai medici è chiesto
di collaborare: negativamente – prendendo atto di questa rinunzia, o desistendo
essi stessi dalle cure quando, in base al loro giudizio professionale, esse
configurano un inutile accanimento –, positivamente, praticando cure palliative
per attenuare il dolore o addirittura con la sedazione profonda.
Su ciascuno di questi
punti il magistero della Chiesa concorda. Come scriveva Giovanni Paolo II
nella Evangelium vitae: «Da essa [dall’eutanasia] va distinta la
decisione di rinunciare al cosiddetto “accanimento terapeutico”, ossia a certi
interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché
ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché
troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In queste situazioni, quando la
morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza “rinunciare a
trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della
vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili
casi” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
sull’eutanasia). Si dà certamente l’obbligo morale di curarsi e di farsi
curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le situazioni concrete; occorre cioè
valutare se i mezzi terapeutici a disposizione siano oggettivamente
proporzionati rispetto alle prospettive di miglioramento. La rinuncia a mezzi
straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all’eutanasia; esprime
piuttosto l’accettazione della condizione umana di fronte alla morte» (n. 65).
In questo spirito anche
il card. Martini, nell’ultima fase della sua lunga lotta col morbo di
Parkinson, ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico. Ma lo stesso
Giovanni Paolo II, come ricordava mons. Pegoraro, alla fine ha chiesto ai suoi
medici di «lasciarlo andare».
Riguardo alle cure
palliative, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n.2279, dice:
«L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il
rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla
dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è
soltanto prevista e tollerata come inevitabile».
Quanto alla sedazione, si
legge nel documento della Congregazione per la Dottrina della fede Samaritanus
bonus (2020): «Per attenuare i dolori del malato, la terapia
analgesica usa farmaci che possono causare la soppressione della coscienza
(sedazione). Un profondo senso religioso può permettere al paziente di vivere
il dolore come un’offerta speciale a Dio, nell’ottica della
Redenzione;tuttavia, la Chiesa afferma la liceità della sedazione come parte
della cura che si offre al paziente, affinché la fine della vita sopraggiunga
nella massima pace possibile e nelle migliori condizioni interiori. Questo è vero
anche nel caso di trattamenti che avvicinano il momento della morte (sedazione
palliativa profonda in fase terminale),sempre, nella misura del possibile, con
il consenso informato del paziente» (n.7).
Resta aperta la questione
se e quando alimentazione e idratazione artificiali facciano parte del
trattamento sanitario a cui il malato può rinunciare. Infatti, al comma 5
dell’art. 1 della stessa legge si dice: «Ai fini della presente legge, sono considerati
trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in
quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante
dispositivi medici». Invece la Congregazione per la Dottrina della Fede,
nel già citato documento del 2020 Samaritanus bonus, ha ribadito
che «alimentazione e idratazione non costituiscono una terapia medica in senso
proprio, in quanto non contrastano le cause di un processo patologico in atto
nel corpo del paziente, ma rappresentano una cura dovuta alla persona del
paziente, un’attenzione clinica e umana primaria e ineludibile», anche quando è
necessaria «una via di somministrazione artificiale». Il testo però continua:
«A condizione che essa non risulti dannosa per il malato o provochi sofferenze
inaccettabili per il paziente» (n.3). La prescrizione, dunque, sottolinea la
Pontificia Accademia della Vita, nel Piccolo Lessico del
fine-vita (n.13), del 2024, «chiede di essere declinata con
discernimento nei casi concreti».
Sta di fatto che oggi
mons. Pegoraro può definire la 219/2017 una «buona legge» e rimandare ad essa
per affrontare molti dei problemi per cui si invoca la regolamentazione del
suicidio assistito.
Quanto alla sentenza
della Corte Costituzionale del 2019, vi è certamente uno scarto tra la
posizione di chi, in base ad essa, chiede una legge che autorizzi i
medici a una collaborazione non solo negativa, ma anche positiva, alla morte
del paziente – aiutandolo, su sua richiesta, a procurarsi e ad assumere i
farmaci che possono determinarla (mai comunque ad ucciderlo) – e chi, come la
Chiesa, non ritiene eticamente lecito andare oltre il rifiuto
dell’accanimento terapeutico e la sedazione profonda.
Ma, forse, non ha tutti i
torti mons. Pegoraro nel far notare che nella concretezza della pratica medica
molte differenze teoriche – se non diventano bastioni ideologici dall’una e
all’altra parte – si sfumano molto. Una delle condizioni per la legalizzazione
del suicidio assistito è, ad esempio, che «il paziente dipenda da un
trattamento di sostegno vitale», condizione che si ha «ogniqualvolta si debba
ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe
prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo».
Ora, in molti casi
l’esistenza di questa condizione può venire a coincidere con quella che
giustifica la rinunzia «al cosiddetto “accanimento terapeutico”, ossia a certi
interventi medici (…) “che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e
penoso della vita”» (Evangelium vitae n. 65).
Emblematico il caso
Welby. Il 20 dicembre 2006 il medico staccò, su insistente richiesta del
paziente, il ventilatore che teneva in vita artificialmente Piergiorgio Welby,
gravemente malato da tempo a causa di una distrofia muscolare. Nell’acceso
dibattito che ne seguì si parlò, dall’una e dall’altra parte, di eutanasia. Ma
Welby viveva, contro la sua volontà, solo per un trattamento esterno al suo
organismo, che non sembra esagerato definire “straordinario” e assolutamente
sproporzionato a determinarne la guarigione, adatto solo a prolungarne
inutilmente le sofferenze. Si riscontrano in pieno sia la fattispecie prevista
dalla Corte Costituzionale, sia quello che la Chiesa definisce accanimento
terapeutico. Notando, di passaggio, che la rinunzia a quest’ultimo può avvenire
anche per un intervento del medico che il paziente da solo non è in grado di
fare, come quella di spegnere una macchina, e che non è configurabile come
eutanasia.
Certo, ci sono anche casi
in cui la sospensione del trattamento vitale non determina la morte in tempi
brevi, come fu per Welby, e si ritiene necessario rendere più breve l’agonia
mettendo a disposizione del malato un farmaco letale e quindi dando luogo a
un’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che la Chiesa non
approva.
Ma essa sa bene che non
sempre le leggi di uno Stato laico e pluralista possono coincidere
con quelle dell’etica cristiana. E qui non è in gioco una radicale rottura
riguardante la visione della persona come sarebbe stato se fosse passata, nella
formulazione della legge 219 del 2017, la linea caldeggiata dalla Marzano, o se
fosse diventato legge il testo del referendum Cappato del 2021. Perciò una
legge come quella che stava per passare nel 2022, e che è stata sostanzialmente
ripresa nel disegno di legge presentato all’Ars, sarebbe oggi a mio avviso
accettabile anche per i cittadini cattolici, liberi di non avvalersene, ma
comprensivi per chi voglia farlo. Almeno per quelli che dal caso Welby hanno
imparato quanto male può fare una esasperazione ideologica delle differenze.
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