-di Giuseppe Savagnone
L’approvazione, il 2 settembre,
della legge sul suicidio assistito da parte del Consiglio regionale del Veneto
dimostra che il problema non può essere affrontato nella logica dello scontro
tra destra e sinistra e richiede uno sguardo capace di andare più a fondo.
E su questo terreno si è mossa la
ferma opposizione di importanti settori del mondo cattolico. “Comunione e
Liberazione”, in una nota, ha scritto: «Una legge che piega il Servizio
sanitario pubblico a fornire prestazioni che anticipano la morte dei malati
afferma una visione secondo cui il valore e la dignità della persona dipendono
dalla sua autonomia e dalle sue capacità, cosicché la malattia e la debolezza
divengono prive di senso o, peggio, un peso di cui conviene liberarsi, finendo
così per favorire quella “cultura dello scarto” che secondo papa Francesco
“contagia tutti”».
Va in questa direzione anche la
presa di posizione congiunta di Movimento per
la Vita e del network di sigle cattoliche “Ditelo sui Tetti”, per
cui questo voto «non è un passaggio tecnico. È un passaggio civile,
antropologico, politico. È un voto che dice chi siamo come comunità e quale
idea di persona intendiamo custodire».
Al tempo stesso queste associazioni
sottolineano che la loro opposizione alla legge non nasce da un’indifferenza ai
problemi dei malati e non è semplicemente un “no”, ma la volontà di indicare
«una via più alta, più umana» che è quella delle cure palliative, e dunque di
una «educazione alla cultura del buon vivere fino all’ultimo respiro; perché il
morire è ancora vita: relazione, compimento, riconciliazione, presenza».
Sono argomenti che hanno un
riscontro anche nella recente enciclica di papa Leone «Magnifica humanitas»,
dove si denunzia il fatto che oggi «tutto ciò che appare come “limite” –
incapacità, malattia, vecchiaia, sofferenza, vulnerabilità – tende a essere letto
anzitutto come difetto da correggere, più che come luogo in cui l’umano matura
e si apre alla relazione» (n.118).
Da qui l’opposizione strenua della
Chiesa cattolica alla «cultura dello scarto», secondo cui «la vita vale non per
la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività», e
all’eutanasia come «affermazione ideologica della volontà di potenza dell’uomo
sulla vita» (papa Francesco).
Un articolo della Costituzione e la
legge del 2017
E tuttavia è giusto confrontare
questi princìpi con una realtà complessa, che impone una distinzione spesso
lasciata in ombra, quella tra eutanasia e suicidio assistito, spesso
sbrigativamente accomunati sotto l’etichetta “eutanasia” tanto dai sostenitori
che dagli oppositori di quest’ultima.
Non è una differenza irrilevante.
Anche quando si valorizza il consenso, l’eutanasia non richiede la
partecipazione attiva di colui o colei nei cui confronti viene praticata.
E in certi casi – si ricordi la vicenda Englaro – neppure il consenso è possibile.
Qualcuno si assume la responsabilità di decidere che quella vita non vale la
pena di essere vissuta. Nel suicidio assistito, invece, il protagonista è il
soggetto che sceglie di morire. La decisione è sua.
Lo notava, in un’intervista del 6
luglio 2025, il nuovo presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons.
Renzo Pegoraro, medico, oltre che sacerdote. Pur ribadendo il “no” al suicidio
assistito, che «risulta comunque una sconfitta di tutti», Pegoraro notava che
esso «va comunque distinto dall’eutanasia». Più che di una pura e semplice
negazione del valore della vita umana, infatti, «in certe situazioni» è in
gioco «il mistero della mente e del cuore della persona».
Di questa differenza è una prova
evidente il fatto che il diritto di una persona di rifiutare le cure dei
medici, anche a costo di perdere la vita, è riconosciuto dalla nostra
Costituzione: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge» (art. 32).
Possiamo chiamarlo, dal punto di
vista medico, suicidio? Al di là delle parole, è innegabile che una norma
della nostra Carta costituzionale – voluta anche da credenti come De Gasperi e
La Pira e non certo sospetta di ispirarsi alla “cultura dello scarto” – prevede
che il malato possa voler custodire la dignità del proprio corpo fino a
preferire la morte. Che non è certo il fine della sua scelta, ma un prezzo che
è disposto a pagare.
Ed è in base a questa norma della
Costituzione che la legge 219 del 2017 – definita dallo stesso mons. Pegoraro
«una buona legge» – riconosce la liceità della rinunzia al trattamento
terapeutico da parte del malato. «Il medico è tenuto a rispettare la volontà
espressa dal paziente», anche se questi «non può esigere trattamenti sanitari
contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali». Si possono rifiutare le cure, non pretendere che
il medico operi, direttamente o indirettamente, per procurare la morte.
La legge prevede anche che gli
stessi sanitari desistano dalle cure quando, in base al loro giudizio
professionale, esse configurano un inutile accanimento, e al loro posto
pratichino cure palliative per attenuare il dolore, ricorrendo anche alla
sedazione profonda.
La sola divergenza rispetto alla
dottrina cattolica del fine-vita riguarda il fatto che la legge include nel
concetto di «trattamento terapeutico» anche i processi di nutrizione e di
idratazione, ammettendo la sospensione anche di quelli.
Insomma, stando a questa normativa,
peraltro ormai vigente da anni, un paziente in carico al servizio sanitario
nazionale può decidere di lasciarsi morire, anche se non ha il diritto di
essere attivamente assistito in questo dai medici.
La sentenza del 2019 della Corte
Costituzionale
In questo contesto è arrivata la
sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 25 settembre 2019, pronunciata
nell’ambito del procedimento per istigazione e aiuto al suicidio a carico di
Marco Cappato, esponente dell’Associazione “Luca Coscioni”. Con questa
pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580
nella parte indicata dalla sentenza.
La sentenza è stata accolta come
una vittoria della posizione radicale di Cappato. In realtà, nella sua
pronuncia, la Corte non ha accolto l’impostazione del giudice che aveva
sollevato la questione e che mirava a far dichiarare in blocco l’incostituzionalità
dell’articolo, depenalizzando così sic et simpliciter ogni
induzione o assistenza al suicidio. Secondo la sentenza, invece,
l’incriminazione prevista dall’art. 580 è «funzionale alla tutela del diritto
alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che
l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile,
come quella del suicidio».
La Corte riteneva, tuttavia, di
aver individuato «una circoscritta area di non conformità costituzionale»
dell’art. 580, «corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida
si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b)
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente
intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e
consapevoli».
Una formula che, a dire il vero,
sembra più vicina al rifiuto dell’accanimento terapeutico che non
all’esaltazione di una «volontà di potenza» con cui l’uomo voglia sostituirsi a
Dio.
A sottolineare la profonda
differenza fra lo spirito di questa sentenza della Corte Costituzionale e il
punto di vista radicale, ispirato invece al diritto assoluto di
autodeterminazione, è intervenuto il referendum proposto
nell’estate del 2021 da Marco Cappato e dall’Associazione “Luca Coscioni”,
volto alla parziale abrogazione di un altro articolo del Codice penale, il 579,
che punisce l’omicidio del consenziente. Nella proposta veniva spacciata per
eutanasia l’uccisione di una persona che lo avesse chiesto, anche se
perfettamente sana. Questa sì rivendicazione di un potere arbitrario sulla
vita.
Giustamente la Corte costituzionale
non si è lasciata impressionare dal numero enorme di firme – ben un milione e
duecentomila – e, il 15 febbraio 2022, ha dichiarato il referendum inammissibile
in base alla necessità di una «tutela minima, costituzionalmente necessaria,
della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone
deboli e vulnerabili».
Due diverse filosofie
Non sembra esagerato dire che sullo
sfondo del suicidio assistito vi è una filosofia molto diversa da quella che la
cultura oggi diffusa propone. Secondo quest’ultima – applicabile perfettamente
all’eutanasia – la società deve decidere quali vite non sono «degne di essere
vissute» ed eliminarle, per destinare risorse a quelle che vengono a
rimpiazzarle. L’uomo si sostituisce a Dio nel decidere della vita e della
morte, in funzione dei propri criteri.
Diversa la logica che sta dietro il
suicidio assistito. Chi sceglie di morire per l’insopportabilità delle
sofferenze non pensa che la sua vita non valga abbastanza e tanto meno che
un’altra possa vantaggiosamente sostituirla, per il semplice fatto che questa è
la sua vita, l’unica che ha. Semplicemente, non ce la fa
più. Lo sfondo del suicidio assistito non è l’affermazione di una
rivendicazione di potenza ma, al contrario, la dolorosa presa d’atto della
finitudine umana, che non consente una resistenza illimitata al dolore. La
logica che gli sta dietro non parla di un potere, ma di una resa. E la dignità
che viene rivendicata è solo quella di una morte che sottragga alla
disperazione e alla follia.
Certamente le cure palliative in
molti casi possono essere di grande aiuto. Lo sono già e dovranno esserlo
sempre di più. La legge 38 del 2010 le valorizza come via «al controllo del
dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi
avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro
familiari».Ed è una vittoriadi cui esultare quandoaccade che, grazie a questi
interventi, persone che avevano espresso il desiderio di ricorrere al suicidio
desistano dal loro proposito e riescano a vivere la loro condizione in modo
relativamente sereno.
Ma la testimonianza dolente di
persone, che pure hanno dedicato la loro vita professionale alla promozione di
queste cure, ci dice che non sempre esse sono in grado di fronteggiare la
sofferenza disumana di certe malattie. Ed ecco allora la via indicata dalla
Corte Costituzionale nella sentenza del 2019 e ripresa nella legge approvata
pochi giorni fa nel Veneto.
Il problema allora non è se si ha
il “diritto” di fare della propria vita quello che si vuole, ma se si ha il
dovere di soffrire anche al di là dei limiti delle proprie forze.
Non è, chiaramente, una scelta che
faranno i credenti, se vorranno restare fedeli alla loro fede nel Dio
provvidente. Ma non è corretto iscrivere d’ufficio all’Associazione “Luca
Coscioni” coloro che questa fede non ce l’hanno e che sono troppo feriti per
potere continuare a vivere, attribuendo loro una pretesa di essere giudici
della vita e della morte che in realtà non hanno.