Responsabilità dei DS
in materia di prevenzione
e sicurezza - Covid-19
Anche in questi giorni sono state diffuse voci che, pur prive di fondamento, hanno alimentato in maniera
ingiustificata i timori in merito alla responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza specifica in
ordine all’emergenza epidemiologica. In singolare parallelismo, molti colleghi hanno informato il
Dipartimento di cosiddette “diffide” che esigerebbero l’adozione da parte dei dirigenti scolastici di
comportamenti opposti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Il perdurare dell’epidemia, l’esigenza primaria di riapertura (e di mantenimento della stessa) delle
istituzioni scolastiche, la tranquillità dell’intera comunità educante e la tutela dell’azione dei dirigenti
scolastici richiedono alcune precisazioni.
In merito alle responsabilità dei dirigenti scolastici, già la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in
premessa ricorda che “l’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che
l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione
di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
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pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”, ma ha precisato che “il
riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di
ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali
comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio…
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