domanda
sul ddl
contro l’antisemitismo
Il testo
Poche volte un disegno di
legge ha creato tante spaccature nel fronte politico quanto quello sulla
prevenzione e il contrasto all’antisemitismo discusso in questi giorni alla
Camera, dopo essere stato approvato, il 4 marzo scorso, al Senato. Perché su di
esso non si sono divisi solo i partiti di destra e di centro da quelli di
sinistra, ma anche un gruppo di esponenti del Pd lo ha sostenuto, in aperta
rottura con la posizione ufficiale dei democratici (ora apertamente contrari,
mentre nella votazione al Senato si erano astenuti).
Ma da che cosa nasce
questo clima incandescente? Per comprenderlo, prima di entrare nel merito del
dissenso, è bene riprendere i punti essenziali del testo.
All’art. 1, comma 1, esso
esordisce dichiarando che il nostro Stato «ripudia ogni forma di
antisemitismo (…) ferme restando la libertà di critica politica e di
espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel
rispetto dei princìpi costituzionali». Precisazione inserita successivamente
nel testo originario per tenere conto dei timori di chi paventava limitazioni
alla libertà di pensiero e di espressione.
Segue, al comma 2, la
definizione di antisemitismo, che rimanda a quella approvata nel 2016
dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International
Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). Una definizione peraltro adottata
nella risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 e fatta propria,
oltre che da Israele, anche da Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno
Unito, Austria, Bulgaria, Romania, Lituania, Macedonia del Nord. Essa è stata
recepita nel 2020 anche in Italia con una delibera del Consiglio dei ministri
(governo Conte 2).
Essa ha una parte
descrittiva dal tenore assolutamente incontestabile: «L’antisemitismo è una
certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei».
Per ovviare, però, alla
genericità di questa formulazione, già nel testo del 2016 i suoi autori hanno
ritenuto opportuno integrarla con undici indicatori che fungono da spia di
atteggiamenti antisemiti e che nella nostra nuova legge vengono esplicitamente
inclusi perché «necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima».
Sette di questi esempi
non riguardano il popolo ebraico in generale, ma specificamente lo Stato
d’Israele. «Tuttavia», si precisa, «le critiche verso Israele simili a
quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate
antisemite».
Gli effetti pratici
Non si prevedono sanzioni
di carattere penale. Anzi, soprattutto per quanto riguarda la scuola e
l’università, si sottolinea molto la prevenzione. Nella scuola attraverso «la
promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli
studenti».
Per le università è
innanzitutto prevista «la realizzazione di attività di ricerca,
seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e
internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché
a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza».
In entrambi i casi, però,
si intravede una funzione repressiva (il termine era usato nel precedente testo
del ddl, poi è stato cancellato, ma il concetto non può essere eliminato). Nel
caso della scuola essa è affidata alle «istituzioni scolastiche» che, «in esito
al lavoro di monitoraggio», comunicheranno «al Coordinatore nazionale per la
lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di
antisemitismo».
Anche
le università «possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla
verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di
antisemitismo (…). Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il
Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo».
In entrambi i casi,
il punto di riferimento è questa nuova figura del Coordinatore nazionale, «nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», che presiederà un
«Gruppo tecnico» – composto da rappresentanti nominati dai diversi ministeri
interessati e da esponenti dell’associazionismo ebraico – insieme a cui
elaborerà una Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
Una definizione tra
princìpi immutabili e storia
Può sembrare strano che
un testo apparentemente così pacato abbia suscitato e continui a suscitare
tanta conflittualità. I suoi sostenitori accusano i contestatori di condurre
una polemica puramente ideologica, fondata sull’ignoranza dei suoi reali contenuti.
Ed è vero che a volte si ha l’impressione di un certo schematismo delle
critiche, che non sempre tengono conto di alcune importanti precisazioni, come
quella contenuta nell’art. 1, comma 1 o quella inserita dalla stessa IHRA nel
preambolo agli indicatori, escludendo dalla fattispecie dell’antisemitismo «le
critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese».
Eppure non si può ridurre
tutto questo dibattito a un equivoco o a malafede. Il nodo fondamentale è
l’interpretazione della definizione di antisemitismo, in particolare degli
indicatori che, come abbiamo visto, ne sono parte inscindibile. È innegabile che
il riferimento allo Stato ebraico, da essi introdotto in ben 7 casi su 11,
sposti in qualche modo la questione dalla identità etnico-religiosa del popolo
ebreo – a cui il discorso sull’antisemitismo propriamente si riferisce – alla
valutazione della politica di un governo.
E, a questo punto, non è
più in gioco solo il principio sovratemporale del rispetto che si deve a
qualunque essere umano e in particolare a un gruppo particolarmente
perseguitato, ma anche le mutevoli situazioni storiche che caratterizzano
l’identità e l’operato di un preciso governo che, a questo punto, potrebbe
servirsi – come sta facendo quello presieduto da Benjamin Netanyahu e
costituito da estremisti fanatici come Ben-Gvir e Smotrich – della sacra
inviolabilità del principio per sottrare alla critica le proprie scelte, quanto
meno discutibili.
Il problema delle
interpretazioni
Che il pericolo sia reale
non c’è bisogno di ipotizzarlo, dal momento che si è già concretizzato, e non
soltanto da parte del governo israeliano, ma anche da parte di quelli che lo
hanno costantemente sostenuto in questi ultimi anni. Come dimostra il caso
degli Stati Uniti dove, nel 2025, il presidente Donald Trump ha citato la
definizione dell’IHRA nei suoi ordini esecutivi, quando ha tagliato i fondi
delle università americane che non hanno sanzionato le manifestazioni contro la
politica di Israele.
O come conferma ancora
più esplicitamente l’interpretazione che di quella definizione ha dato un
quotidiano di destra vicinissimo al nostro governo, «Il Giornale», commentando
il ddl presentato nel novembre 2025 dall’on. Delrio e poi confluito in quello ora
in via di approvazione definitiva. Secondo il «Giornale» essa «qualifica
come antisemita ogni critica radicale contro Israele e verso il sionismo quale
sua ideologia fondativa. In particolare, per l’IHRA è antisemitismo sostenere
che “l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo”,
“applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un
comportamento non richiesto a nessun altro Stato democratico” e “fare paragoni
tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti”».
La storia che ha inciso
sulla definizione
Proprio il terzo
indicatore della definizione ha acquistato un valore che non aveva nel 2016. I
princìpi sono gli stessi di allora, ma la realtà storica è cambiata da quando,
in risposta alla terribile strage del 7 ottobre 2023 perpetrata da Hamas, Israele
ha condotto una campagna militare di cui sono stati vittime immediate molte
migliaia di civili, uomini, donne e bambini, ma che ha anche sostanzialmente
reso invivibile l’intero territorio dove erano stanziate due milioni e mezzo di
persone.
Al di là dei morti, dei
mutilati, degli orfani, le testimonianze di tutte le organizzazioni umanitarie
presenti nella Striscia e degli stessi giornalisti israeliani parlano di una
sistematica opera di desertificazione e di un embargo sui mezzi essenziali di
sopravvivenza. E importanti esponenti del governo israeliano hanno dichiarato
che il fine della guerra era l’espulsione dei palestinesi e la loro
sostituzione con i coloni israeliani.
In questo quadro –
si accetti o no il termine “genocidio”, usato da molti studiosi internazionali
e da intellettuali israeliani come Davide Grossman – l’analogia tra i metodi
del governo israeliano e quelli dei nazisti è diventata evidente agli occhi di
tantissima gente.
Il punto è che, in base
al nuovo testo di legge – basato sulla definizione dell’IHRA e sui suoi
indicatori – proprio questo confronto è severamente vietato e chi lo facesse,
in rete, in una classe, in una lezione universitaria, sarebbe soggetto a
sanzioni non penali, ma sicuramente disciplinari. In ogni caso violerebbe una
legge dello Stato. E già questo determinerebbe un effetto intimidatorio, a
dispetto delle assicurazioni dell’art. 1 sul rispetto della «libertà di critica
politica e di espressione del pensiero».
Dobbiamo fidarci della
lettura che darà il nostro governo?
Ma non dovremmo fidarci
della lettura che darà il nostro governo? In questi quattro anni, davanti al
massacro di Gaza i governi e gli opinionisti occidentali si sono limitati al
ruolo di imbarazzati spettatori, se non addirittura di taciti sostenitori. E in
particolare il governo italiano, proprio nel corso di questo massacro, ha
invitato per ben due volte a Roma il presidente israeliano Herzog – definito,
nel rapporto di una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU,
corresponsabile di genocidio – ricevendolo con tutti gli onori e limitandosi a
esprimergli la sua «preoccupazione» per la «crisi umanitaria» di Gaza.
A reagire è stata ed è
tuttora l’opinione pubblica occidentale, colpita da uno spettacolo spaventoso
che ormai è stato possibile seguire in diretta, malgrado lo sforzo del governo
israeliano di censurarlo (uccidendo, fra l’altro, più di duecento giornalisti
palestinesi e impedendo l’accesso a quelli stranieri). Ma, fino a pochi giorni
fa, il governo italiano si è perfino rifiutato di sottoscrivere una sanzione
firmata da dodici Paesi occidentali contro i coloni violenti della
Cisgiordania.
E per quanto attiene alla
precisazione fatta nel preambolo dell’IHRA: «Le critiche verso Israele simili a
quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate
antisemite»? Trump non ne ha tenuto conto e non sembra che un governo molto vicino
al tycoon nell’affrontare la questione della Palestina, come è stato il
nostro, darà una lettura diversa (basti pensare a quella de «Il Giornale»!). Si
potrà comunque sempre cavillare notando che l’accusa di genocidio non è «simile
a quella rivolta a qualsiasi altro paese».
Una definizione
alternativa
«Siamo contrari a questo
disegno di legge perché il testo adotta la definizione di antisemitismo della International
Holocaust Remembrance Alliance, che soprattutto negli esempi che
l’accompagnano confonde il rifiuto di ogni espressione di odio antiebraico con
giudizi certamente opinabili ma che non costituiscono necessariamente
antisemitismo», si dice in una lettera aperta firmata, tra gli altri, da ebrei
come Gad Lerner, Anna Foa e Lisa Ginzburg.
Non si tratta di
minimizzare la deriva antisemita, ma di rendere più seria la lotta contro di
essa separandola dalla difesa a oltranza di Israele. Nel novembre del 2025, in
una precedente lettera, gli stessi intellettuali hanno contrapposto al testo
dell’IHRA «la più equilibrata e autorevole Jerusalem Declaration on
Antisemitism, del 2021, i cui firmatari non sono dei pericolosi estremisti,
bensì studiosi di altissimo livello, in gran parte ebrei». Secondo questa
definizione, è antisemitismo «la discriminazione, il pregiudizio, l’ostilità o
la violenza contro gli ebrei come ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in
quanto ebraiche)». Dove la precisazione «in quanto ebraiche» chiarisce la
differenza tra chi attacca lo Stato israeliano perché ebreo o per i suoi
crimini.
Bastava cambiare la
definizione dell’art. 1 per evitare le spaccature che hanno giustamente
addolorato Liliana Segre. Come mai nessuno di coloro che pure hanno a cuore la
lotta contro l’antisemitismo e per questo hanno così vigorosamente sostenuto il
ddl, lo ha ipotizzato?
Nessun commento:
Posta un commento