domenica 21 giugno 2026

EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO


 Riportiamo qui un intervento di Giuseppe Savagnone nella Tavola rotonda con Filomena Gallo e Roberto Piperno, moderata da Alessandro Cecchi Paone, tenutasi a Palermo, al teatro S. Cecilia, il 15 novembre 2025. Il testo risente ovviamente dei limiti cronologici e stilistici del contesto in cui è stato elaborato, ma forse può egualmente essere un contributo al dibattito sereno sia tra cattolici e “laici”, sia all’interno del mondo cattolico. 

-di Giuseppe Savagnone

Il punto di vista di questa riflessione

Ci si accosta a un problema collocandosi da una determinata prospettiva. Come ha evidenziato la filosofia ermeneutica, nessuno può avere “uno sguardo da nessun luogo”. Nella propria valutazione della realtà ci si porta sempre dietro il bagaglio delle proprie esperienze e delle proprie certezze pregresse.

Questo non significa che ogni opinione sia puramente soggettiva e arbitraria. Se i diversi punti di vista possono essere messi a confronto è perché guardano alla stessa cosa, magari valorizzandone un aspetto o l’altro. Per questo vale la pena di ascoltare chi non la pensa come noi su una questione. E più essa è complessa, più sarebbe ingenua e presuntuosa la pretesa di averla esaurita con la propria lettura.

Così è nel caso di un problema dalle molte facce, come quello del suicidio assistito. Si ha il diritto di parlarne solo se si è consapevoli di non poterne dire tutto. Soprattutto se chi lo affronta in teoria non vive le situazioni esistenziali di cui parla.

Il punto di vista da cui personalmente mi accosto a questo tema e da cui sono chiaramente condizionato è quello di uomo di 81 anni, che conosce la malattia e ha dunque sperimentato sulla propria pelle la finitudine umana, ma non nelle forme estreme e invasive di una sofferenza paralizzante e insopportabile.   Sono inoltre un credente e, anche se le mie considerazioni pretendono di fondarsi rigorosamente sulla ragione, è inevitabile che la prospettiva evangelica che ispira tutta la mia vita le influenzi. Lo scopo del mio intervento, però, non è di difendere una posizione. Non è neppure di dare risposte, ma di aiutare a formulare in modo più corretto le domande.

Nella consapevolezza che, quando si parla della sofferenza e della fine della vita di esseri umani le parole sono comunque inadeguate e che la sola vera risposta sarebbe un rispettoso silenzio. Spero che quanto dirò non oscuri questa consapevolezza.  

La filosofia dell’eutanasia e il suo rifiuto da parte della Chiesa

Il tema di questo seminario non è l’eutanasia, ma il suicidio medicalmente assistito. È frequentissimo che i due concetti vengano collegati, se non addirittura sovrapposti, sia dai sostenitori che dagli oppositori. In realtà, come cercherò di dimostrare, c’è una profonda differenza.

Sul Dizionario online Treccani, alla voce “Eutanasia”, si legge: «Morte non dolorosa, ossia il porre deliberatamente termine alla vita di un paziente al fine di evitare, in caso di malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia; può essere ottenuta o con la sospensione del trattamento medico che mantiene artificialmente il paziente in vita (epassiva), o attraverso la somministrazione di farmaci atti ad affrettare o procurare la morte (eattiva); si definisce volontaria se richiesta o autorizzata dal paziente».

Anche quando si valorizza il consenso, l’eutanasia non richiede la partecipazione attiva di colui o colei nei cui confronti viene praticata.  E in certi casi – si ricordi la vicenda Englaro – neppure il consenso è possibile. Nel suicidio assistito il protagonista è il soggetto che chiede di morire.

Non è una differenza irrilevante. Si riferisce all’eutanasia, piuttosto che al suicidio assistito, il costante monito del magistero della Chiesa cattolica, riguardante la “filosofia” che sta dietro l’eutanasia. In pieno accordo, peraltro, con quanto osserva un noto bioeticista assolutamente lontano dalle posizioni della Chiesa come Tristam Engelhardt, secondo cui le questioni della bioetica «coinvolgono i molti modi in cui concepiamo noi stessi come esseri umani» (H. T. Engelhardt, Manuale di bioetica [1986], tr. it. M. Meroni, Il Saggiatore, Milano 1991, p.3). 

Il rischio percepito dalla Chiesa è l’avvento di una cultura che giustifichi l’eliminazione sistematica di tutti i soggetti che per l’età, per disabilità, per gravi malattie, non corrispondano ai criteri di benessere e di efficienza della società neocapitalista e consumista.

Emblematiche, a questo proposito, le parole rivolte da papa Francesco, il 26 gennaio 2018, all’Assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della fede, dove denunzia la progressiva diffusione dell’eutanasia come «affermazione ideologica della volontà di potenza dell’uomo sulla vita (…).  È chiaro che laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile. In questo scenario occorre ribadire che la vita umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile». Non a caso ritorna continuamente nei discorsi di questo pontefice il grido d’allarme nei confronti della «cultura dello scarto» che porta, nella nostra società, alla suddivisione delle persone in quelle di serie A e in quelle di serie B.

È la posizione già espressa da Giovanni Paolo II nell’enciclica del 1995 Evangelium Vitae, in cui si sottolinea che l’eutanasia, «per una presunta pietà di fronte al dolore del paziente, viene talora giustificata con una ragione utilitaristica, volta ad evitare spese improduttive troppo gravose per la società».  Anche prescindendo dal consenso della persona su cui viene esercitata, come nel caso in cui si ha «la soppressione dei neonati malformati,», ma anche, in molti casi, «degli handicappati gravi, degli inabili, degli anziani, soprattutto se non autosufficienti, e dei malati terminali».

Che non si tratti di un esagerato allarmismo è facile verificarlo scorrendo le opere dei maggiori bioeticisti del nostro tempo. Riassume bene la loro posizione Engelhardt quando afferma, in un’opera famosa: «Non tutti gli esseri umani sono persone. Non tutti gli esseri umani sono autocoscienti, razionali e capaci di concepire la possibilità di biasimare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati mentali gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di non-persone umane» (op.  cit.,  p. 126). 

Una stessa filosofia giustifica l’aborto e l’eutanasia.  Il principio su cui si fonda è che la vita biologica dell’essere umano non ha di per sé alcun particolare valore.  Ciò che conta è l’autocoscienza del soggetto, che può disporre di essa come di un qualunque oggetto. «C’è una tensione ricorrente tra gli esseri umani in quanto persone, in quanto entità che pianificano e hanno delle aspirazioni e gli esseri umani in quanto corpi, in quanto individui che possiedono la peculiare eredità di un particolare passato biologico. Una riflessione autocosciente e razionale genera dunque un dualismo istruttivo fra soggetto e oggetto. Il corpo umano viene sentito come un oggetto che incarna solo in maniera imperfetta i fini delle persone» (ivi, p.  276).

Sulla stessa linea un altro autorevole bioeticista, Peter Singer, può rallegrarsi dell’ «ampio consenso che riscuote l’infanticidio medico» nelle società anglosassoni, quando nascono bambini affetti dalla sindrome di Down,  e concludere che  «se (…) la scelta era tra etica della sacralità della vita e etica della qualità della vita,  la decisione è stata presa inequivocabilmente a favore della seconda» (P. Singer,  Ripensare la vita.  La vecchia morale non serve più [1994], tr. it. S. Rini, Il Saggiatore, Milano 1996, pp.138-139). Il problema è di stabilire volta per volta quando una vita “vale la pena di essere vissuta”.

Nell’eutanasia questa valutazione è affidata ad altri. Come nel caso dei bambini Down, per cui Singer osserva che «la decisione dipende necessariamente dai desideri dei genitori». Sono loro a dover stabilire se il bambino va mantenuto in vita o no. Molti si orientano per la seconda soluzione.  Ed è abbastanza logico. Come nota con soddisfazione l’illustre studioso: «A dispetto della prevalenza dell’etica occidentale tradizionale, alcuni genitori pensano ai loro bambini come a entità rimpiazzabili» (ivi, 213 e 216).   Ricordando, a chi, in nome della «sacralità» della vita umana, si scandalizza di fronte a questa visione, che questo concetto era sconosciuto a grandi civiltà, come quella greca e romana – dove i bambini venivano senza problemi eliminati se deformi – ed è una spiacevole conseguenza della tradizione cristiana, che ha introdotto il concetto di persona. 

La difesa a tutti i costi della vita   umana, infatti, «ha un fondamento religioso» perché «discende dall’idea (…) che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha dato il dominio sugli altri animali e ha infuso in lui, unico tra tutte le creature, un’anima immortale» (ivi, p.  221). Si deve a Darwin l’aver sfatato questo luogo comune dimostrando «che anche noi siamo animali (…) Le differenze che separano noi uomini dagli animali non umani sono tutte di grado, non di genere» (ivi, 176).

Non sorprende che, a questo punto, Singer si domandi: «Perché è moralmente sbagliato sopprimere una vita umana? (…) Che cosa c’è di così speciale nel fatto che una vita sia umana?» (ivi, pp. 114-115).

Non si capisce la condanna dell’eutanasia da parte della Chiesa se non si tiene presente questo quadro, in cui è in gioco il valore della vita biologica umana come elemento costitutivo della persona, nella sua unicità e irripetibilità, e perciò «non rimpiazzabile».  E il richiamo alla sua sacralità, così spesso citato polemicamente per denunziarne l’anacronismo, rivela paradossalmente la sua attualità proprio nel nostro tempo, in cui esso appare assolutamente inattuale e viene contraddetto ogni giorno non solo dall’eutanasia, ma da vicende drammatiche come quelle della guerra di Gaza o   della deportazione dei clandestini immigrati da parte delle società “evolute”.

La valorizzazione del soggetto della vita e il suicidio assistito

Diverso è il quadro del suicidio assistito, che, come si diceva, sottolinea invece il ruolo del soggetto della vita in questione, del cui valore egli è l’unico giudice. Fondamentale, in questo senso, la nuova definizione di salute data dall’Oms nella sua carta istitutiva del 1946. Invece che come una «mancanza di malattie», oggettivamente riscontrabile anche dall’esterno, essa è descritta come il «pieno benessere fisico, psichico e sociale» del soggetto. L’asse della medicina si è così spostato da un canone oggettivo a cui uniformarsi, alla percezione soggettiva del paziente.

Si capisce, in questa prospettiva, perché oggi si parli, più che dell’eutanasia, del suicidio assistito, che ha come protagonista il malato. Ma non è solo un problema di “titolarità” della scelta: è in gioco una logica diversa.  

Perché in primo piano non c’è, come nell’eutanasia, la decisione sul valore di una vita, magari nella prospettiva di “rimpiazzarla” con un’altra, più conforme ai canoni della società del benessere e dell’efficienza.  Chi sceglie di morire per l’insopportabilità delle sofferenze non pensa che la sua vita non valga abbastanza e tanto meno che un’altra possa vantaggiosamente sostituirla, per il semplice fatto che questa è la sua vita, l’unica che ha.  Non ce la fa più. Lo sfondo del suicidio assistito non è l’affermazione di una libertà che pretende di disporre, in base ai propri criteri, della vita e della morte, ma, al contrario, la dolorosa presa d’atto della finitudine umana, che non consente una resistenza illimitata al dolore. La logica che gli sta dietro non parla di un potere, ma di una resa, di una sconfitta.

La legge 38/2010 sulle cure palliative

Per evitare di arrivare a questo punto estremo si è cercato di valorizzare, con la legge n. 38 del 2010, le cure palliative, con particolare riferimento alla terapia del dolore, finalizzata «al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari» (art. 2, comma 1, d). E in molti casi accade che, grazie a questi interventi, persone che avevano espresso il desiderio di ricorrere al suicidio desistano dal loro proposito e riescano a vivere la loro condizione in modo relativamente sereno.

La legge 219/2017 sul consenso informato e le DAT

Ci sono però dei casi in cui le cure palliative non sono sufficienti a rendere sopportabile la malattia. Il problema ha acquistato sempre più rilievo in un tempo in cui i progressi della scienza rendono ormai possibile mantenere in vita artificialmente persone in condizioni estremamente penose, che un tempo sarebbero morte naturalmente. Così oggi a volte si ha l’impressione che – anche per effetto dell’avvento di una “medicina difensiva”, costretta a prevedere le reazioni sconsiderate dei parenti quando “non si è fatto tutto il possibile” – la macchina sanitaria miri a far sopravvivere il paziente ad ogni costo.

È in questo contesto che è stata approvata la legge n. 219, del 22 dicembre 2017, la quale, oltre a regolare le «disposizioni anticipate di trattamento», tratta nella prima parte della necessità del «consenso informato» dello stesso paziente, il quale – secondo l’art. 1, comma 5, di questa legge – «ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento».

In osservanza del resto, dell’art. 32, comma 2, della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Lo stesso articolo della legge 219/2017, al comma 6, fa una precisazione importante: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale».

Si dice però, nello stesso comma: «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». Si possono rifiutare le cure, non pretendere che il medico operi, direttamente o indirettamente, per procurare la morte.

Questo non significa però che al medico, se il paziente non rifiuta le cure, rimanga solo da seguire una burocratica routine sanitaria, che applichi alla lettera i protocolli al fine di mantenere in vita il paziente il più a lungo possibile, senza tener conto della persona che egli/ella è e della sua sofferenza. La stessa legge 2017/219, all’art. 2, comma 2, prescrive: «Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

Una saggia “terapia del dolore” comporta non solo la rinunzia all’accanimento terapeutico, ma anche una «sedazione palliativa profonda continua», che non è né suicidio assistito né eutanasia, ma rientra tra le cure palliative.

Dunque – ferma restando la rivoluzione copernicana a cui si accennava all’inizio, per cui il protagonista della cura non è il medico ma il paziente –  nella legge 219/2017 si delinea per il primo un duplice compito: da un lato, quello, passivo, di rispettare la volontà  del malato che vuole rinunziare ad ogni terapia; dall’altro quello attivo di impostare le cure in modo da  ridurre quanto più possibile le sue sofferenze, evitando l’accanimento terapeutico e giungendo, quando necessario, all’estrema soluzione della sedazione profonda.

Quello a cui non può essere obbligato è di mettere in opera «trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali». Questo il paziente non può pretenderlo dal medico e dal sistema sanitario.

Un’analoga logica  è espressa nell’art.4, dedicato al testamento biologico (disposizioni anticipate di trattamento), che al comma 5, dice: «Il medico è tenuto al rispetto  delle  DAT,  le  quali  possono  essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario,  qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   non corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero sussistano terapie non  prevedibili  all’atto  della  sottoscrizione, capaci  di  offrire  concrete  possibilità  di  miglioramento  delle condizioni di vita».

Nessun diritto a morire e nessuna libertà assoluta sulla propria vita, dunque, ma la ragionevole esigenza di garantire al paziente – dietro suo consenso e sotto il controllo dei medici, coinvolti al tempo stesso nella loro competenza professionale e nella loro umanità – che gli sia evitato un inutile prolungamento della sua sofferenza.

Una filosofia del suicidio assistito

A far confondere spesso, nel dibattito corrente, il suicidio assistito e l’eutanasia, non è dunque né la logica, molto diversa, sottesa a queste due pratiche, né la legislazione, bensì una filosofia che pretende di interpretare anche il suicidio assistito con le categorie del potere e della libertà di disporre della vita.

E non a caso, nell’ottica di questa filosofia, è sembrata del tutto inadeguata la formula della legge 219/2017, che affida la lotta al dolore ai medici, senza fare minimamente ricorso al principio di un’autodeterminazione assoluta del malato. Contro questa logica si è levata la protesta di una intelligente intellettuale “laica” come Michela Marzano, in cui è possibile riconoscere la voce di tutta un’area culturale che potremmo chiamare “radicale”, sostenuta dall’Associazione “Luca Coscioni”: «Dovevo essere io a decidere. Io pazienteio che soffro e chiedo solo di andarmene via, io che ho diritto di restare fino alla fine soggetto della mia vita. E invece niente. Alla fine, l’ultima parola spetterà ancora ai medici» (Michela Marzano, su «La Repubblica» del 20 marzo 2017 [corsivo nel testo]).

«Doveva essere la consacrazione del diritto all’autonomia e all’autodeterminazione di ognuno di noi. Doveva sancire definitivamente la possibilità, per ogni persona, di dire “io” sempre, anche in punto di morte, per restare soggetto della propria vita fino alla fine. E invece non si sta facendo altro che ribadire la necessità di un incontro tra “l’autonomia decisionale del paziente” e “l’autonomia professionale” del medico» (ivi).

Questa vibrante critica si fonda sulla visione di fondo che la stessa Marzano, aveva espresso, sempre su «La Repubblica», il 27 febbraio, alla vigilia della discussione della legge alla Camera: «Sono anni», scriveva, «che il fronte del “no” invoca il concetto di “sacralità della vita”, facendo finta di non sapere che la dignità di ognuno di noi si fonda sulla nostra autonomia, e che nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri».

L’individualismo possessivo

Alle radici di questa posizione c’è un’idea di libertà che, a sua volta, si fonda su una concezione della persona.  È da questa che dobbiamo cominciare la nostra analisi per capire la tesi della Marzano e di tanti altri. 

 A inaugurarla è stato un grande pensatore   del XVII secolo, John Locke, il quale, in un contesto storico in cui si passava dall’economia fondata sugli open field a quella della proprietà privata, mediante le enclosures, ha ritenuto più appropriato, per definire la persona umana, il linguaggio dell’ “avere” e rispetto a  quello tradizionale dell’ “essere”,  mettendo in primo piano il concetto emergente di “proprietà” anche nel rapporto che ognuno ha con se stesso. Per lui non si è persone perché esseri sussistenti di natura razionale, come aveva detto Boezio, ma perché proprietari delle nostre facoltà e del nostro corpo, delle nostre attività e dei loro prodotti.   Con questo – noto di passaggio – Locke offriva la giustificazione filosofica al nascente capitalismo, basato sul lavoro salariato, in cui si vende al proprietario delle macchine, come una qualunque merce, la propria forza lavoro.

Si passa, così, dall’idea della “sacralità” dell’essere umano e del suo corpo, che sussiste in modo unico e irripetibile, a quella che esso, come qualunque oggetto di cui si è proprietari, può essere dato in prestito, in affitto, o messo in vendita.  Non a caso Thomas Hobbes, un autore quasi contemporaneo di Locke, a cui egli si è molto ispirato, aveva scritto che «ogni uomo ha il suo prezzo».

Per uno dei paradossi che non sono rari nella storia della cultura, questa visione, che, come si è detto, è legata alla nascita del capitalismo, viene considerata oggi “di sinistra”. Le donne che sfilavano gridando «l’utero è mio e ne faccio quello che voglio» probabilmente non sapevano di essere in linea con una logica che probabilmente contestavano sul piano socio-politico. E su questa stessa lunghezza d’onda è il motto secondo cui ognuno è proprietario della sua vita e può disporne a piacimento, chiamato in causa dalla Marzano e da tutti coloro che intendono il suicidio assistito come il «diritto a morire», invece che come il riconoscimento della finitudine umana.

Il concetto di libertà corrispondente

Da qui l’idea che Locke propone della libertà come un’autodeterminazione concepita non tanto come libertà di scelta (che sarebbe del tutto condivisibile), ma come poter fare ciò che si vuole, sempre nei limiti dati dall’analogo diritto di ciascun altro individuo di fare lo stesso. È la famosa formula: «La libertà di ciascuno finisce dove comincia quella dell’altro». Il modello è quello della proprietà privata: finché si resta all’interno dei confini che dividono il proprio pezzo di terra da quello altrui, non si deve rispondere a nessuno dei propri atti. È una visione oggi diffusissima, per cui gli altri sono non una risorsa, ma un limite alla nostra libertà. Ogni uomo è un’isola, per quanto inserito in un arcipelago.

Un pensatore contemporaneo non sospetto di moralismo – Umberto Galimberti – ha parlato di «cultura del narcisismo»: «La cultura del narcisismo (…) si compone con la cultura del relativismo, per cui ciascuno, chiamato alla propria autorealizzazione, deve decidere da sé in che cosa questa consista, senza che nessuno debba o possa interferire in questa auto-determinazione» (U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2000, p.588).  

E, con la sua consueta acutezza, ha rilevato la contraddittorietà di questo modo di intendere la libertà: «Ma sbarrare la porta alle richieste provenienti dall’esterno dell’Io, accantonare la storia, la natura, la società e ogni altro riferimento che non sia ciò che l’Io trova in se stesso, significa sopprimere le condizioni per cui qualcosa è più o meno rilevante e, nell’impossibilità di questa valutazione, sopprimere anche le condizioni per l’esercizio della propria libertà» (ivi).

Ma non è solo in gioco il suicidio della stessa libertà: questa concezione ne è una rappresentazione che non corrisponde assolutamente all’evidenza dei fatti.  Essa infatti suppone che ciò che si fa nella propria sfera privata, se non invadiamo quella degli altri, non li riguardi e non sia dunque suscettibile di essere valutato in termini di responsabilità nei loro confronti. Per questo, come dice la Marzano, finché decidiamo della nostra vita, «nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri».

Ma è veramente così? Il medico che non si aggiorna, l’insegnante demotivato, i genitori che perdono il senso del loro matrimonio, non stanno, con le loro scelte rigorosamente “private”, influenzando in modo decisivo la vita di altri – pazienti, alunni, figli? E non sono responsabili delle conseguenze che queste scelte hanno su di loro?

Ma ciò vale anche quando si dispone della propria vita biologica. Il suicidio di una persona riguarda davvero solo lei, o non ha spesso una ricaduta tremenda su coloro che gli sono più vicini: i genitori, i fratelli, la moglie, gli amici, l’intera società? Nella logica dell’individualismo possessivo non ci sono legami vincolanti che ci rendano responsabili verso gli altri delle nostre scelte personali, se non quelli che, nella sua autodeterminazione, l’individuo ha liberamente scelto di contrarre. In questa logica, Engelhardt ha potuto sostenere che non è lecito impedire a qualcuno di uccidersi, «a meno che il suicidio non venga impedito al fine di permettere l’adempimento di doveri preesistenti (p. es., pagare il conto della propria VISA, correggere i lavori dei propri studenti, istituire un fondo per il mantenimento dei propri figli)» (op.  cit., p. 350). 

Non può non apparire più umana la prospettiva espressa da un poeta inglese, anche lui vissuto nel Seicento, che è agli antipodi di quella di Locke, John Donne: «Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso./ Ogni uomo è un pezzo del continente,/ una parte del tutto./ Se anche solo una zolla fosse portata via dal mare,/ l’Europa ne è diminuita,/ come se lo fosse un promontorio,/ o una magione amica,/ o la tua stessa casa./ Ogni morte d’uomo mi sminuisce,/ perché io sono parte dell’umanità./ E dunque non mandare mai a chiedere/ per chi suona la campana:/ essa suona per te» (Devozioni occasionali, Meditazione XVII).

Anche qui si può essere molto sorpresi che l’idea liberale di libertà – tradizionalmente “di destra” passi oggi come “di sinistra” e venga sposata dai lontani eredi di Marx che la definiva una «robinsonata» (dal romanzo di Defoe che immagina un individuo del tutto autosufficiente).

La sentenza della Corte Costituzionale del 2019

In questo contesto è arrivata la sentenza n. 242 della Corte Costituzionale del 25 settembre del 2019, in cui si scagionava l’esponente dell’Associazione “Luca Coscioni”, Marco Cappato, accusato di istigazione e aiuto al suicidio, dichiarando parzialmente incostituzionale l’art. 580 del Codice penale in cui si dice: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzioneè punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni».

La sentenza è stata accolta come una vittoria della posizione radicale di Cappato.  In realtà, nella sua pronuncia, la Corte non ha accolto l’impostazione del giudice che aveva sollevato la questione e che mirava a far dichiarare in blocco l’incostituzionalità dell’articolo, depenalizzando così sic et simpliciter ogni induzione o assistenza al suicidio. Secondo la sentenza, invece, l’incriminazione prevista dall’art. 580 è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».

In questa ottica, continua la sentenza della Corte, l’art. 580 «assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». L’idea di un suicidio assistito sottratto ad ogni limite viene così esclusa.

 La Corte riteneva, tuttavia, di aver individuato «una circoscritta area di non conformità costituzionale» dell’art.580, «corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Posizione ripresa dalla stessa Corte nella sentenza 135 del 2024, dove si precisa, tra l’altro che «il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato (…) in sostanza ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza numero 242 del 2019».

Siamo nella logica del rifiuto di un accanimento terapeutico che mantiene artificialmente in vita il malato, senza speranza di guarigione, esponendolo a sofferenze insopportabili, non in quella del riconoscimento del diritto soggettivo a decidere della propria vita, senza risponderne a nessuno.  È decisivo anche qui il ruolo dei medici, tanto accoratamente contestato dalla Marzano, perché essi sono gli unici che possono accertare l’esistenza delle condizioni rigorosamente indicate dalla sentenza.

Il disegno di legge del 2021

Sulla linea della sentenza della Corte Costituzionale si muoveva il disegno di legge approvato  alla Camera il 10 marzo 2022 e che era all’esame del Senato quando l’iter è stato interrotto dalla anticipata fine della legislatura per la caduta del governo Draghi. In esso si riprendevano le indicazioni date dalla Corte, stabilendo che potesse fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, e affetta da una patologia irreversibile e con “prognosi infausta” o portatrice di una condizione clinica irreversibile, le cui condizioni causino sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili attestate dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura la persona. Infine, la persona doveva essere tenuta in vita da «trattamenti di sostegno vitale».

Il disegno di legge, all’articolo 9, precisava che le disposizioni contenute negli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del Codice penale non si applicavano al medico e al personale sanitario e amministrativo che avessero dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, nonché a tutti coloro che avessero agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa fosse eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

In commissione, su richiesta del centrodestra, era stata introdotta l’obiezione di coscienza per i sanitari: l’esercente la professione sanitaria non sarebbe stato tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita, quando avesse sollevato obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

Anche questo disegno di legge, purtroppo bloccato dalle vicende parlamentari, non si ispirava al diritto assoluto del paziente di decidere della propria vita senza risponderne a nessuno e non puntava tanto a sottomettere i medici e il servizio sanitario a questa libertà incontrollata, ma mirava – con tutti i dovuti controlli – a interrompere una cura la cui vicinanza all’accanimento terapeutico evidenziata dalla impossibilità del malato di restare in vita senza interventi artificiali.

Proposta di legge in discussione all’Ars

Ricalca questo disegno di legge quello il cui iter legislativo è partito il 1 aprile 2025 all’Ars. Esso, infatti, all’articolo 2, comma 1, prevede, come requisiti specifici che i soggetti devono avere per accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito, che siano: «a) persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che le stesse reputano intollerabili; b) tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco». Il testo prevede che «entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali istituiscano una Commissione medica multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti» fondamentali per richiedere il suicidio medicalmente assistito.

Il referendum promosso dai radicali nel 2021

Una conferma evidente della divergenza fra la sentenza della Corte Costituzionale e il punto di vista radicale è il referendum che, nell’estate del 2021, è stato proposto da Marco Cappato e dall’Associazione “Luca Coscioni”, e che era volto alla parziale abrogazione dell’art. 579 del Codice penale. Impressiona il fatto che la richiesta di referendum – avanzata in alternativa al disegno di legge del 2021 che invece si ispirava alla sentenza della Corte costituzionale – sia stata sottoscritta da un milione e duecentomila italiani: una mobilitazione popolare senza precedenti, che lasciava prevedere il successo dell’iniziativa referendaria.

Ecco il testo dell’art. 579 come sarebbe stato se il referendum fosse passato: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito se il fatto è commesso: 1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2]».

In tutti gli altri casi, si sarebbe potuto uccidere senza conseguenze penali una persona perfettamente sana, e dunque non affetta da alcuna malattia (incurabile o meno), né soggetta a particolari sofferenze, tanto meno mantenuta in vita artificialmente, alla sola condizione che lo richiedesse. Il tutto sotto la bandiera dell’eutanasia, in nome della quale un milione e duecentomila italiani hanno firmato.  Non a caso il referendum è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, il 15 febbraio 2022, in base alla necessità di una «tutela minima, costituzionalmente necessaria, della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Ma il progetto rimane, insieme alla filosofia che lo ispira e che prescinde, come si è visto, dai requisiti umani che rendono comprensibilissima la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale. Come ha detto Cappato, alla notizia che il referendum non era stato ammesso: «È una brutta notizia per la democrazia e per chi sta soffrendo, ma andremo comunque avanti con altri strumenti, come la disobbedienza civile, i ricorsi. Continueremo a combattere per un’eutanasia legale contro un’illegalità già attualmente praticata».

Il disegno di legge del governo Meloni

Dopo un lungo silenzio, anche la maggioranza di governo ha presentato il 1 luglio 2025  un disegno di legge, in cui, ferme restando le quattro condizioni previste dalla sentenza del 2019, si richiede però l’approvazione della richiesta del malato da parte di un Comitato nazionale di valutazione – composto da sette membri, «di cui un giurista (…), un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatria, uno psicologo e un infermiere», tutti nominati direttamente dal presidente del Consiglio – il quale avrà 60 giorni per esprimersi, prorogabili di altri 60.

Il servizio sanitario nazionale, però, secondo il disegno di legge, non potrà essere coinvolto: «Il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione del proposito di fine vita considerata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242».

La sentenza della Corte costituzionale del 2025

Proprio quest’ultimo punto è stato però rimesso radicalmente in discussione dalla Corte costituzionale con la recente sentenza 132/2025, del luglio scorso. In essa la Corte, pronunziandosi sui dubbi sollevati dal Tribunale di Firenze sulla costituzionalità dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente,  ha dichiarato inammissibile la richiesta di una donna affetta da sclerosi multipla, nelle condizioni previste dalla sentenza 242/2019, che però, essendo ormai completamente priva dell’uso degli arti, non può procedere all’autosomministrazione del farmaco letale e chiede di ricevere il farmaco letale da un terzo, precisamente dal suo medico di fiducia. Secondo il giudice di Firenze, punire il terzo che interviene in queste specifiche circostanze creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto a pazienti ancora in grado di compiere l’ultimo gesto, ledendo di fatto il diritto all’autodeterminazione del malato.

I giudici costituzionali hanno respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 579 sollevata dal Tribunale di Firenze – anche se per la verità senza entrare nel merito della questione – perché non ha motivato in modo «adeguato» e «conclusivo» l’effettiva irreperibilità di un dispositivo per l’autosomministrazione, basandosi unicamente sulle «semplici ricerche di mercato» effettuate dall’azienda sanitaria locale.

Tuttavia, nell’art. 4 comma 2 della sentenza, si legge che la persona nelle condizioni previste  dalla sentenza 242/2019,   «ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego».

Al di là di questa evidente smentita dell’impostazione presente nel disegno di legge della maggioranza, il fatto che la Corte non sia voluta entrare nel merito, liquidando sic et simpliciter la fattispecie in esame come un caso di eutanasia, ha evidentemente un significato su cui vale la pena di riflettere.

È chiaro, infatti, che il caso della donna nelle condizioni estreme previste dalla sentenza della Corte del 2019, ma solo impossibilitata fisicamente a compiere l’atto del suicidio, pone in una situazione diversa la questione dell’omicidio del consenziente rispetto alla prospettiva del referendum radicale del 2021, che pure aveva come oggetto l’art. 579.  Se è vero che tecnicamente l’intervento di un terzo configura la fattispecie di eutanasia, il significato umano è quello di un suicidio che, eccezionalmente, ha bisogno, per compiersi, dell’intervento attivo di qualcun altro. Anche se, ovviamente, rimane una differenza, che ha impedito alla Corte di accogliere nel merito la richiesta del giudice di Firenze.

Due recenti prese di posizione della Chiesa

Nota della Cesi del 30 maggio 2025

Sono sulla linea della generale posizione della Chiesa relativamente all’eutanasia le riserve recentemente espresse dalla Conferenza Episcopale Siciliana sul disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale, a cui prima si è accennato. I vescovi siciliani esprimono «preoccupazione», ricordando che «la Chiesa sempre ha difeso la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, con una particolare attenzione alle fasi fragili dell’esistenza, ed è contraria ad ogni forma di accanimento terapeutico e all’eutanasia che è sempre un atto contro la vita umana».

Perciò i vescovi, per far fronte al problema della sofferenza dei malati più gravi e di quelli terminali,  «auspicano che, a livello regionale e nazionale, si giunga ad interventi che tutelino la vita e, condividendo quanto dichiarato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ribadiscono che “la legge sulle cure palliative non ha trovato ancora completa attuazione: queste devono essere garantite a tutti, in modo efficace ed uniforme in ogni Regione, perché rappresentano un modo concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità fino alla fine, oltre che un’espressione alta di amore per il prossimo” (CEI, Nota sul fine vita, 19 febbraio 2025)».

Intervista del nuovo presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Renzo Pegoraro

Il 6 luglio scorso è stata pubblicata su «Repubblica» una intervista al nuovo presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Renzo Pegoraro, medico, oltre che sacerdote. Pur ribadendo il “no” al suicidio assistito, Pegoraro ha precisato che esso «va comunque distinto dall’eutanasia». Più che di una pura e semplice negazione del valore della vita umana, infatti, «in certe situazioni» è in gioco «il mistero della mente e del cuore della persona». «Ma che l’unica soluzione intravista sia suicidarsi e chiedere aiuto per compiere il suicidio, risulta comunque una sconfitta di tutti».

L’intervistato fa presente che «in Italia ci sono già due buone leggi, la 38 del 2010 sul trattamento del dolore e la 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento che, applicate bene, forse riuscirebbero a risolvere tutte le situazioni più complesse».

In ogni caso, secondo Pegoraro, «in una società pluralista e in parte secolarizzata occorrerà promuovere un dialogo, trovare delle mediazioni, per tutelare le persone malate», ponendosi su un piano «meno ideologizzato» e più attento alla concreta pratica medica. «Insisto sull’impegno di un dialogo che coinvolga anzitutto i medici, che hanno maggiore esperienza di cura e accompagnamento nella fase terminale della vita».

Alla domanda su cosa resti da fare quando anche le cure palliative non sono sufficienti, Pegoraro ricorda che «la legge 2017 permette anche di sospendere tutti i trattamenti se il paziente lo chiede», e di ricorrere alla «sedazione palliativa profonda, che può essere accettata dalla Chiesa».

Questo, egli osserva, «significa accettare la morte, quasi che un malato possa dire, in certi casi, “lasciatemi andare”, come disse anche san Giovanni Paolo II».

Un ultimo accenno, critico, all’idea del disegno di legge del governo di istituire, per la valutazione dei casi concreti, un Comitato etico nazionale: «Rischia di essere qualcosa di un po’ astratto e lontano dalle singole persone e dai loro vissuti».

Tentativo di conclusione

Dicevo all’inizio di questa riflessione che il suo scopo non era di dare risposte, ma di aiutare a formulare in modo più corretto le domande. Sul tema del suicidio assistito quella più tipica, nel dibattito attuale, è: «Si ha il diritto di autodeterminarsi e dunque di morire quando e come si vuole, visto che si è proprietari esclusivi della propria vita, senza doverne rispondere ad altri?». Da qui la contrapposizione insanabile tra chi risponde affermativamente e chi invece nega questo diritto, come ad esempio fa la Chiesa cattolica.

Ho cercato di mostrare che questa formulazione è carica di presupposti filosofici che riguardano in generale l’eutanasia e in modo più specifico il suicidio assistito. A proposito di quest’ultimo, ho cercato di evidenziare che esso non dipende necessariamente da questi presupposti, anzi in un certo senso, piuttosto che la logica di dominio e di proprietà implicita nel concetto di autodeterminazione, ne suppone una di accettazione della finitudine umana e di resa alle sue conseguenze estreme. Il problema allora non è se si ha il “diritto” di fare della propria vita quello che si vuole, ma se si ha il dovere di soffrire anche al di là dei limiti delle proprie forze. 

Davanti alla domanda così posta molte contrapposizioni svaniscono, o almeno perdono gran parte della loro asprezza. Perché anche chi, come la Chiesa risponde “no” alla sua prima formulazione, in difesa del valore unico e irripetibile della vita umana, non si sente obbligato a rispondere “sì” alla seconda e può trovarsi a concordare con quanti sono favorevoli ad una morte accettata e favorita a livello sanitario.

Resta la rottura insanabile con la posizione radicale, favorevole all’omicidio del consenziente (referendum Cappato) e al suicidio assistito  (Michela Marzano) anche in assenza  delle condizioni estreme previste dalla Corte  e quindi al di fuori di ogni controllo medico, in nome di una ideologica esaltazione del ruolo del soggetto, che avrebbe il diritto di disporre della vita propria  (individualismo possessivo) e, ove manchi la coscienza, anche di quella di altri esseri umani  (Engelhardt e Singer).

In positivo, si è d’accordo sulla necessità di investire veramente – non solo a parole – come denunziano i competenti e come lamentano i vescovi italiani, citati nella nota della CESI –sulle cure palliative, in conformità alla legge 38/2010.

Così come si è d’accordo – a partire dal dettato della Costituzione (art. 32) –   che l’individuo può senz’altro rifiutare ogni trattamento sanitario. Credenti come De Gasperi e La Pira, approvando questo testo nella Costituente, non intendevano evidentemente sancire un arbitrario “diritto di morire”, ma hanno ritenuto compatibile con la loro posizione cristiana tutelare la dignità della persona da ogni trattamento terapeutico che non mirasse al suo bene.

A questa convergenza corrisponde la legge 219/2017, dove non solo si riconosce la liceità della rinunzia al trattamento terapeutico da parte del malato, ma ai medici è chiesto di collaborare: negativamente – prendendo atto di questa rinunzia, o desistendo essi stessi dalle cure quando, in base al loro giudizio professionale, esse configurano un inutile accanimento –, positivamente, praticando cure palliative per attenuare il dolore o addirittura con la sedazione profonda.

Su ciascuno di questi punti il magistero della Chiesa concorda. Come scriveva Giovanni Paolo II nella Evangelium vitae: «Da essa [dall’eutanasia] va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto “accanimento terapeutico”, ossia a certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In queste situazioni, quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza “rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia). Si dà certamente l’obbligo morale di curarsi e di farsi curare, ma tale obbligo deve misurarsi con le situazioni concrete; occorre cioè valutare se i mezzi terapeutici a disposizione siano oggettivamente proporzionati rispetto alle prospettive di miglioramento. La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all’eutanasia; esprime piuttosto l’accettazione della condizione umana di fronte alla morte» (n. 65).

In questo spirito anche il card. Martini, nell’ultima fase della sua lunga lotta col morbo di Parkinson, ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico. Ma lo stesso Giovanni Paolo II, come ricordava mons. Pegoraro, alla fine ha chiesto ai suoi medici di «lasciarlo andare».

Riguardo alle cure palliative, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n.2279, dice: «L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile».

Quanto alla sedazione, si legge nel documento della Congregazione per la Dottrina della fede Samaritanus bonus (2020): «Per attenuare i dolori del malato, la terapia analgesica usa farmaci che possono causare la soppressione della coscienza (sedazione). Un profondo senso religioso può permettere al paziente di vivere il dolore come un’offerta speciale a Dio, nell’ottica della Redenzione;tuttavia, la Chiesa afferma la liceità della sedazione come parte della cura che si offre al paziente, affinché la fine della vita sopraggiunga nella massima pace possibile e nelle migliori condizioni interiori. Questo è vero anche nel caso di trattamenti che avvicinano il momento della morte (sedazione palliativa profonda in fase terminale),sempre, nella misura del possibile, con il consenso informato del paziente» (n.7).

Resta aperta la questione se e quando alimentazione e idratazione artificiali facciano parte del trattamento sanitario a cui il malato può rinunciare.  Infatti, al comma 5 dell’art. 1 della stessa legge si dice: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici».  Invece la Congregazione per la Dottrina della Fede, nel già citato documento del 2020 Samaritanus bonus, ha ribadito che «alimentazione e idratazione non costituiscono una terapia medica in senso proprio, in quanto non contrastano le cause di un processo patologico in atto nel corpo del paziente, ma rappresentano una cura dovuta alla persona del paziente, un’attenzione clinica e umana primaria e ineludibile», anche quando è necessaria «una via di somministrazione artificiale». Il testo però continua: «A condizione che essa non risulti dannosa per il malato o provochi sofferenze inaccettabili per il paziente» (n.3). La prescrizione, dunque, sottolinea la Pontificia Accademia della Vita, nel Piccolo Lessico del fine-vita (n.13), del 2024, «chiede di essere declinata con discernimento nei casi concreti».

Sta di fatto che oggi mons. Pegoraro può definire la 219/2017 una «buona legge» e rimandare ad essa per affrontare molti dei problemi per cui si invoca la regolamentazione del suicidio assistito.

Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, vi è certamente uno scarto tra la posizione di chi, in base ad essa,  chiede una legge che autorizzi i medici a una collaborazione non solo negativa, ma anche positiva, alla morte del paziente – aiutandolo, su sua richiesta,  a procurarsi e ad assumere i farmaci che possono determinarla (mai comunque ad ucciderlo) – e chi, come la Chiesa,  non ritiene eticamente lecito  andare oltre il rifiuto dell’accanimento terapeutico e la sedazione profonda.

Ma, forse, non ha tutti i torti mons. Pegoraro nel far notare che nella concretezza della pratica medica molte differenze teoriche – se non diventano bastioni ideologici dall’una e all’altra parte – si sfumano molto. Una delle condizioni per la legalizzazione del suicidio assistito è, ad esempio, che «il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale», condizione che si ha «ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo».

Ora, in molti casi l’esistenza di questa condizione può venire a coincidere con quella che giustifica la rinunzia «al cosiddetto “accanimento terapeutico”, ossia a certi interventi medici (…) “che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita”» (Evangelium vitae n. 65).

Emblematico il caso Welby. Il 20 dicembre 2006 il medico staccò, su insistente richiesta del paziente, il ventilatore che teneva in vita artificialmente Piergiorgio Welby, gravemente malato da tempo a causa di una distrofia muscolare. Nell’acceso dibattito che ne seguì si parlò, dall’una e dall’altra parte, di eutanasia. Ma Welby viveva, contro la sua volontà, solo per un trattamento esterno al suo organismo, che non sembra esagerato definire “straordinario” e assolutamente sproporzionato a determinarne la guarigione, adatto solo a prolungarne inutilmente le sofferenze. Si riscontrano in pieno sia la fattispecie prevista dalla Corte Costituzionale, sia quello che la Chiesa definisce accanimento terapeutico. Notando, di passaggio, che la rinunzia a quest’ultimo può avvenire anche per un intervento del medico che il paziente da solo non è in grado di fare, come quella di spegnere una macchina, e che non è configurabile come eutanasia.

Certo, ci sono anche casi in cui la sospensione del trattamento vitale non determina la morte in tempi brevi, come fu per Welby, e si ritiene necessario rendere più breve l’agonia mettendo a disposizione del malato un farmaco letale e quindi dando luogo a un’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che la Chiesa non approva.

Ma essa sa bene che non sempre le leggi di uno Stato   laico e pluralista possono coincidere con quelle dell’etica cristiana. E qui non è in gioco una radicale rottura riguardante la visione della persona come sarebbe stato se fosse passata, nella formulazione della legge 219 del 2017, la linea caldeggiata dalla Marzano, o se fosse diventato legge il testo del referendum Cappato del 2021. Perciò una legge come quella che stava per passare nel 2022, e che è stata sostanzialmente ripresa nel disegno di legge presentato all’Ars, sarebbe oggi a mio avviso accettabile anche per i cittadini cattolici, liberi di non avvalersene, ma comprensivi per chi voglia farlo. Almeno per quelli che dal caso Welby hanno imparato quanto male può fare una esasperazione ideologica delle differenze.

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