VATICAN NEWS

venerdì 4 settembre 2026

UNA FILOSOFIA PER,IL SUCIDIO?

L’opposizione cattolica 

al 
suicidio assistito



-di Giuseppe Savagnone

L’approvazione, il 2 settembre, della legge sul suicidio assistito da parte del Consiglio regionale del Veneto dimostra che il problema non può essere affrontato nella logica dello scontro tra destra e sinistra e richiede uno sguardo capace di andare più a fondo.

E su questo terreno si è mossa la ferma opposizione di importanti settori del mondo cattolico. “Comunione e Liberazione”, in una nota, ha scritto: «Una legge che piega il Servizio sanitario pubblico a fornire prestazioni che anticipano la morte dei malati afferma una visione secondo cui il valore e la dignità della persona dipendono dalla sua autonomia e dalle sue capacità, cosicché la malattia e la debolezza divengono prive di senso o, peggio, un peso di cui conviene liberarsi, finendo così per favorire quella “cultura dello scarto” che secondo papa Francesco “contagia tutti”».

Va in questa direzione anche la presa di posizione congiunta di Movimento per la Vita e del network di sigle cattoliche “Ditelo sui Tetti”, per cui questo voto «non è un passaggio tecnico. È un passaggio civile, antropologico, politico. È un voto che dice chi siamo come comunità e quale idea di persona intendiamo custodire».

Al tempo stesso queste associazioni sottolineano che la loro opposizione alla legge non nasce da un’indifferenza ai problemi dei malati e non è semplicemente un “no”, ma la volontà di indicare «una via più alta, più umana» che è quella delle cure palliative, e dunque di una «educazione alla cultura del buon vivere fino all’ultimo respiro; perché il morire è ancora vita: relazione, compimento, riconciliazione, presenza».

Sono argomenti che hanno un riscontro anche nella recente enciclica di papa Leone «Magnifica humanitas», dove si denunzia il fatto che oggi «tutto ciò che appare come “limite” – incapacità, malattia, vecchiaia, sofferenza, vulnerabilità – tende a essere letto anzitutto come difetto da correggere, più che come luogo in cui l’umano matura e si apre alla relazione» (n.118).

Da qui l’opposizione strenua della Chiesa cattolica alla «cultura dello scarto», secondo cui «la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività», e all’eutanasia come «affermazione ideologica della volontà di potenza dell’uomo sulla vita» (papa Francesco).

Un articolo della Costituzione e la legge del 2017

E tuttavia è giusto confrontare questi princìpi con una realtà complessa, che impone una distinzione spesso lasciata in ombra, quella tra eutanasia e suicidio assistito, spesso sbrigativamente accomunati sotto l’etichetta “eutanasia” tanto dai sostenitori che dagli oppositori di quest’ultima.

Non è una differenza irrilevante. Anche quando si valorizza il consenso, l’eutanasia non richiede la partecipazione attiva di colui o colei nei cui confronti viene praticata.  E in certi casi – si ricordi la vicenda Englaro – neppure il consenso è possibile. Qualcuno si assume la responsabilità di decidere che quella vita non vale la pena di essere vissuta. Nel suicidio assistito, invece, il protagonista è il soggetto che sceglie di morire. La decisione è sua.

Lo notava, in un’intervista del 6 luglio 2025, il nuovo presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Renzo Pegoraro, medico, oltre che sacerdote. Pur ribadendo il “no” al suicidio assistito, che «risulta comunque una sconfitta di tutti», Pegoraro notava che esso «va comunque distinto dall’eutanasia». Più che di una pura e semplice negazione del valore della vita umana, infatti, «in certe situazioni» è in gioco «il mistero della mente e del cuore della persona». 

Di questa differenza è una prova evidente il fatto che il diritto di una persona di rifiutare le cure dei medici, anche a costo di perdere la vita, è riconosciuto dalla nostra Costituzione: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» (art. 32).

Possiamo chiamarlo, dal punto di vista medico, suicidio?  Al di là delle parole, è innegabile che una norma della nostra Carta costituzionale – voluta anche da credenti come De Gasperi e La Pira e non certo sospetta di ispirarsi alla “cultura dello scarto” – prevede che il malato possa voler custodire la dignità del proprio corpo fino a preferire la morte. Che non è certo il fine della sua scelta, ma un prezzo che è disposto a pagare.

Ed è in base a questa norma della Costituzione che la legge 219 del 2017 – definita dallo stesso mons. Pegoraro «una buona legge» – riconosce la liceità della rinunzia al trattamento terapeutico da parte del malato. «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente», anche se questi «non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».  Si possono rifiutare le cure, non pretendere che il medico operi, direttamente o indirettamente, per procurare la morte.

La legge prevede anche che gli stessi sanitari desistano dalle cure quando, in base al loro giudizio professionale, esse configurano un inutile accanimento, e al loro posto pratichino cure palliative per attenuare il dolore, ricorrendo anche alla sedazione profonda.

La sola divergenza rispetto alla dottrina cattolica del fine-vita riguarda il fatto che la legge include nel concetto di «trattamento terapeutico» anche i processi di nutrizione e di idratazione, ammettendo la sospensione anche di quelli.

Insomma, stando a questa normativa, peraltro ormai vigente da anni, un paziente in carico al servizio sanitario nazionale può decidere di lasciarsi morire, anche se non ha il diritto di essere attivamente assistito in questo dai medici.

La sentenza del 2019 della Corte Costituzionale

In questo contesto è arrivata la sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 25 settembre 2019, pronunciata nell’ambito del procedimento per istigazione e aiuto al suicidio a carico di Marco Cappato, esponente dell’Associazione “Luca Coscioni”. Con questa pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 nella parte indicata dalla sentenza.

La sentenza è stata accolta come una vittoria della posizione radicale di Cappato.  In realtà, nella sua pronuncia, la Corte non ha accolto l’impostazione del giudice che aveva sollevato la questione e che mirava a far dichiarare in blocco l’incostituzionalità dell’articolo, depenalizzando così sic et simpliciter ogni induzione o assistenza al suicidio. Secondo la sentenza, invece, l’incriminazione prevista dall’art. 580 è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».

La Corte riteneva, tuttavia, di aver individuato «una circoscritta area di non conformità costituzionale» dell’art. 580, «corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Una formula che, a dire il vero, sembra più vicina al rifiuto dell’accanimento terapeutico che non all’esaltazione di una «volontà di potenza» con cui l’uomo voglia sostituirsi a Dio.

A sottolineare la profonda differenza fra lo spirito di questa sentenza della Corte Costituzionale e il punto di vista radicale, ispirato invece al diritto assoluto di autodeterminazione, è intervenuto il referendum proposto nell’estate del 2021 da Marco Cappato e dall’Associazione “Luca Coscioni”, volto alla parziale abrogazione di un altro articolo del Codice penale, il 579, che punisce l’omicidio del consenziente. Nella proposta veniva spacciata per eutanasia l’uccisione di una persona che lo avesse chiesto, anche se perfettamente sana. Questa sì rivendicazione di un potere arbitrario sulla vita.

Giustamente la Corte costituzionale non si è lasciata impressionare dal numero enorme di firme – ben un milione e duecentomila – e, il 15 febbraio 2022, ha dichiarato il referendum inammissibile in base alla necessità di una «tutela minima, costituzionalmente necessaria, della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Due diverse filosofie

Non sembra esagerato dire che sullo sfondo del suicidio assistito vi è una filosofia molto diversa da quella che la cultura oggi diffusa propone. Secondo quest’ultima – applicabile perfettamente all’eutanasia – la società deve decidere quali vite non sono «degne di essere vissute» ed eliminarle, per destinare risorse a quelle che vengono a rimpiazzarle. L’uomo si sostituisce a Dio nel decidere della vita e della morte, in funzione dei propri criteri.

Diversa la logica che sta dietro il suicidio assistito. Chi sceglie di morire per l’insopportabilità delle sofferenze non pensa che la sua vita non valga abbastanza e tanto meno che un’altra possa vantaggiosamente sostituirla, per il semplice fatto che questa è la sua vita, l’unica che ha.  Semplicemente, non ce la fa più. Lo sfondo del suicidio assistito non è l’affermazione di una rivendicazione di potenza ma, al contrario, la dolorosa presa d’atto della finitudine umana, che non consente una resistenza illimitata al dolore. La logica che gli sta dietro non parla di un potere, ma di una resa. E la dignità che viene rivendicata è solo quella di una morte che sottragga alla disperazione e alla follia.   

Certamente le cure palliative in molti casi possono essere di grande aiuto. Lo sono già e dovranno esserlo sempre di più. La legge 38 del 2010 le valorizza come via «al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari».Ed è una vittoriadi cui esultare quandoaccade che, grazie a questi interventi, persone che avevano espresso il desiderio di ricorrere al suicidio desistano dal loro proposito e riescano a vivere la loro condizione in modo relativamente sereno.

Ma la testimonianza dolente di persone, che pure hanno dedicato la loro vita professionale alla promozione di queste cure, ci dice che non sempre esse sono in grado di fronteggiare la sofferenza disumana di certe malattie. Ed ecco allora la via indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2019 e ripresa nella legge approvata pochi giorni fa nel Veneto.

Il problema allora non è se si ha il “diritto” di fare della propria vita quello che si vuole, ma se si ha il dovere di soffrire anche al di là dei limiti delle proprie forze. 

Non è, chiaramente, una scelta che faranno i credenti, se vorranno restare fedeli alla loro fede nel Dio provvidente. Ma non è corretto iscrivere d’ufficio all’Associazione “Luca Coscioni” coloro che questa fede non ce l’hanno e che sono troppo feriti per potere continuare a vivere, attribuendo loro una pretesa di essere giudici della vita e della morte che in realtà non hanno.

www.tuttavia.eu

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